Art. 3
Procedimento e monitoraggio
1. Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle
misure di cui al presente decreto e la verifica di conformita' degli
accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro
provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale
del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro
sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformita'
dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro,
provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai
sensi del presente articolo.
3. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede , anche sulla
scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma 2, a
un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi
conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e all'effettiva
idoneita' delle previsioni di cui all'articolo 2 a conseguire gli
obiettivi di incremento della produttivita', anche al fine di
orientare le successive determinazioni in materia.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 gennaio 2013
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministero della giustizia e Ministero degli esteri, registro n. 3,
foglio n. 81