IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
che istituisce  presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica  certificata   delle   imprese   e   dei   professionisti
(INI-PEC)"; 
  Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base
ai quali il Ministero dello sviluppo  economico  si  avvale,  per  la
realizzazione e  gestione  operativa  dell'INI-PEC,  delle  strutture
informatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del
Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto  le  modalita'
operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC; 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  che
introduce  "Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico  nazionale",  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che  hanno
introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con  legge
dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta  elettronica
certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e  agli  Ordini
Collegi professionali di appartenenza; 
  Visto l'art. 5, commi 1  e  2,  del  sopracitato  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  che  ha  esteso  alle  imprese  individuali
l'obbligo di comunicare il proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata al Registro delle Imprese; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il  proprio
parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013; 
 
                               Adotta 
 
 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nell'ambito del presente decreto si intende per: 
    a) PEC: posta elettronica certificata; 
    b)  Codice  dell'amministrazione  digitale  (CAD):   il   decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata,  istituito  dall'art.  6-bis,  comma   1,   del   Codice
dell'amministrazione digitale; 
    d) Portale telematico: portale WEB tramite  il  quale  sono  resi
disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC; 
    e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico; 
    f)  Camere  di  commercio.-  le  Camere  di  commercio  industria
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    g) InfoCamere: Societa' consortile  per  azioni  che  attualmente
gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio; 
    h) Registro delle Imprese:  il  pubblico  registro  istituito  ai
sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' del decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte  dalla
legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei
soggetti abilitati ad esercitare una  professione  regolamentata  con
legge dello Stato; 
    l) Formato aperto: il formato dei  dati  con  cui  e'  realizzato
l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice
dell'amministrazione digitale; 
    m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di  cui  all'art.
57-bis del CAD; 
    n) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli
73 e seguenti del CAD.