Art. 4 
 
 
  Modalita' tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC 
 
  1. La Sezione Imprese di cui all'art.  3,  comma  2,  lett.  a)  e'
realizzata, in fase  di  prima  costituzione,  attraverso  estrazione
massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni  relative  alle
imprese che risultano attive  e  che  hanno  provveduto  al  deposito
dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del  D.L.  29
novembre 2008, n. 185,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
gennaio 2009, n. 2, nonche' dell'art. 5, comma 1,  del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2.  Infocamere  provvede,  con  frequenza  stabilita  nell'art.  5,
all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione  Imprese
tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro  delle
Imprese relative a: 
    imprese gia' presenti nell'INI-PEC; 
    imprese di nuova costituzione; 
    imprese cessate. 
  3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2,  lett.  b)
e' realizzata, in fase di prima costituzione,  con  trasferimento  in
via telematica da parte  degli  Ordini  e  Collegi  professionali  ad
InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16,
comma  7,  del  D.L.  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito   con
modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2. 
  4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
  5. Ai fini  dell'aggiornamento  delle  informazioni  della  Sezione
Professionisti, gli Ordini e Collegi  professionali  provvedono,  con
frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere  per
via telematica delle variazioni intervenute relative a: 
    professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale  gia'
presenti nell'INI-PEC; 
    professionisti  di  nuova  iscrizione   all'Ordine   o   Collegio
professionale; 
    professionisti  non   piu'   iscritti   all'Ordine   o   Collegio
professionale. 
  6. La comunicazione telematica da  parte  degli  Ordini  o  Collegi
professionali, ai fini della  prima  costituzione  e  dei  successivi
aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura  delle
operazione di trasmissione, tramite: 
    un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi  del
CAD, secondo le modalita' e i formati approvati con provvedimento del
MISE e pubblicati a norma del CAD; 
    un  servizio  fruibile  in  modalita'  web  e  reso  disponibile,
mediante  il  Portale  telematico,  agli   Ordini   ed   ai   Collegi
interessati, per la  gestione  degli  indirizzi  PEC  di  competenza,
secondo le modalita' tecniche approvate con provvedimento del MISE  e
pubblicate a norma del CAD. 
  7.  Infocamere  e  gli  Ordini   e   Collegi   professionali   sono
responsabili, ciascuno per  la  parte  di  competenza  e  secondo  le
modalita' di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei
dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione. 
  8. I  dati  trasmessi  ai  fini  della  pubblicazione  nell'INI-PEC
restano rispettivamente di titolarita' delle Camere di Commercio  con
riferimento alla imprese e di  titolarita'  degli  Ordini  e  Collegi
professionali con riferimento ai professionisti.