Art. 4 Modalita' tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC 1. La Sezione Imprese di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e' realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2. Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell'art. 5, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a: imprese gia' presenti nell'INI-PEC; imprese di nuova costituzione; imprese cessate. 3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e' realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2. 4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a: professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale gia' presenti nell'INI-PEC; professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale; professionisti non piu' iscritti all'Ordine o Collegio professionale. 6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle operazione di trasmissione, tramite: un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalita' e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD; un servizio fruibile in modalita' web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalita' tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD. 7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione. 8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarita' delle Camere di Commercio con riferimento alla imprese e di titolarita' degli Ordini e Collegi professionali con riferimento ai professionisti.