Art. 4
Modalita' tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC
1. La Sezione Imprese di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e'
realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione
massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle
imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito
dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2, nonche' dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
2. Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell'art. 5,
all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese
tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle
Imprese relative a:
imprese gia' presenti nell'INI-PEC;
imprese di nuova costituzione;
imprese cessate.
3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b)
e' realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in
via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad
InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16,
comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2.
4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione
Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con
frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per
via telematica delle variazioni intervenute relative a:
professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale gia'
presenti nell'INI-PEC;
professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio
professionale;
professionisti non piu' iscritti all'Ordine o Collegio
professionale.
6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi
professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi
aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle
operazione di trasmissione, tramite:
un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del
CAD, secondo le modalita' e i formati approvati con provvedimento del
MISE e pubblicati a norma del CAD;
un servizio fruibile in modalita' web e reso disponibile,
mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi
interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza,
secondo le modalita' tecniche approvate con provvedimento del MISE e
pubblicate a norma del CAD.
7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono
responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le
modalita' di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei
dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione.
8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC
restano rispettivamente di titolarita' delle Camere di Commercio con
riferimento alla imprese e di titolarita' degli Ordini e Collegi
professionali con riferimento ai professionisti.