Art. 5 
 
 
                Termini di aggiornamento dell'INI-PEC 
 
  1. In  fase  di  prima  applicazione,  con  le  modalita'  definite
all'art.  4,  gli  Ordini  e  Collegi  professionali  sono  tenuti  a
trasmettere gli aggiornamenti  dei  dati  da  inserire  nell'INI-PEC,
ovvero a confermare l'assenza di  aggiornamenti  degli  stessi,  ogni
trenta giorni. 
  2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione
di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel  Registro  delle  Imprese,
relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni. 
  3. A decorrere dal sesto mese  successivo  alla  pubblicazione  del
presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di  cui
ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera. 
  4.  InfoCamere  e  gli  Ordini  e   Collegi   professionali,   sono
responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento  previsti
dal presente articolo. 
  5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la  consultazione
gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e  dagli  Ordini  e  Collegi
professionali.