Art. 5 Termini di aggiornamento dell'INI-PEC 1. In fase di prima applicazione, con le modalita' definite all'art. 4, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni. 2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni. 3. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera. 4. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo. 5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la consultazione gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e dagli Ordini e Collegi professionali.