IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza dei Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con
modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha,  tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008 con il quale al Ministro pro tempore  e'  stato  delegato
l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
luglio 2008, con il quale, nell'ambito del bilancio della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Centro  di   Responsabilita'   16
«Politiche giovanili e attivita' sportive» e' variato  in  Centro  di
Responsabilita' 16 «Gioventu'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
ottobre 2009,  che  ha,  tra  l'altro,  istituito  nell'ambito  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il   Dipartimento   della
gioventu'; 
  Visto l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come modificato  dall'art.  19-bis,  comma  1  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185,  e  dall'art.  2,  comma  50  della  legge  23
dicembre 2009, n.  191,  che  individua,  quale  finalita'  cui  sono
destinate le risorse del  «Fondo  di  sostegno  per  l'occupazione  e
l'imprenditoria giovanile», quella di «consentire ai soggetti di eta'
inferiore a trentacinque anni di sopperire  alle  esigenze  derivanti
dalla  peculiare  attivita'  lavorativa  svolta,  ovvero   sviluppare
attivita' innovative e imprenditoriali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  novembre  2011
con il quale il Prof. Andrea  Riccardi  e'  stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011, con cui il precitato Ministro e'  stato  delegato  tra
l'altro ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi  compresi  quelli
di  indirizzo  e  coordinamento,  di  tutte  le   iniziative,   anche
normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Ministro della  gioventu'  12  novembre  2010,
registrato dalla Corte dei conti al  reg.  1  Fog.  202  in  data  17
gennaio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  1°
febbraio 2011, con il quale e' stato istituito, a valere sulle citate
risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  247,  come  modificato  dall'art.  19-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  e  dall'art.  2,  comma  50,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presso  il  Dipartimento  della
Gioventu' il «Fondo Mecenati» con una  dotazione  complessiva  di  40
milioni  di  euro,  finalizzato  a  cofinanziare  progetti  volti   a
promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile  nonche'
promuovere e sostenere il talento, l'innovativita' e  la  creativita'
dei giovani di eta' inferiore ai 35 anni; 
  Visto il decreto informatico n. 24178/2010 di assunzione di impegno
di spesa di 40 milioni di euro a valere sul capitolo di spesa 892 del
Centro di responsabilita' 16, «Gioventu'» del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  esercizio  finanziario
2010; 
  Visto il decreto del capo Dipartimento  della  Gioventu'  prot.  n.
9/2011 del 24 giugno 2011  con  cui  sono  stati  approvati  l'avviso
pubblico recante la disciplina  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
accesso ai «Fondo Mecenati», l'Allegato 1 «Domanda di  ammissione»  e
l'Allegato 2 «Linee guida per la predisposizione del progetto»; 
  Considerato che il predetto avviso e' stato pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  Generale
n. 153 del 4 luglio 2011 e, in forma integrale, sul sito del Ministro
della gioventu' http://www.gioventu.gov.it/; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  15,  comma  2,  del  predetto
avviso, la prima «finestra» per la  presentazione  delle  domande  e'
stata aperta dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per
un periodo di tre mesi; 
  Visto il decreto del capo Dipartimento  della  Gioventu'  prot.  n.
1/2012 del 19 gennaio 2012 con cui e' stato  modificato  il  comma  3
dell'art.  6  del  predetto  avviso  pubblico  nonche'  talune  parti
dell'Allegato 1 «Domanda di  ammissione»  e  dell'Allegato  2  «Linee
guida per la predisposizione del progetto», ove  e'  richiamato  tale
articolo; 
  Dato atto  che  la  predetta  rettifica  e'  stata  pubblicata  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  Serie
Generale n. 27 del 2 febbraio 2012 e, in forma  integrale,  sul  sito
del Dipartimento della Gioventu' www.gioventu.gov.it; 
  Visto il decreto del  capo  Dipartimento  vicario  della  Gioventu'
prot. n. 3/2012 del 9 maggio 2012 di istituzione della Commissione di
valutazione dei progetti presentati a seguito della prima  «finestra»
aperta ai sensi dell'art. 15, comma 2, dell'avviso  pubblico  recante
la disciplina dei criteri e delle  modalita'  di  accesso  al  «Fondo
Mecenati»; 
  Considerato  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento della gioventu', ai sensi  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999,  n.  303,  recante  «Ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11  della  legge  15  marzo
1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni,  e'   istituzionalmente
deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento e non e'  dotata  di
una struttura amministrativa dimensionalmente adeguata alla  gestione
del «Fondo Mecenati»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro  della  gioventu'
12 novembre 2010 che prevede che il Dipartimento affidi  la  gestione
amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del  suddetto  Fondo
ad un soggetto esterno, privato o  pubblico,  individuato,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni, tra gli Enti Pubblici aventi specifica
competenza nella materia, oppure, ai sensi dell'art. 19 comma  5  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3  agosto
2009  n.  102,  a  societa'  a  capitale  interamente   detenuto   da
Amministrazioni dello Stato; 
  Considerato che il medesimo art. 5, al comma 2, prevede - nel  caso
in cui la gestione del Fondo  sia  affidata  a  societa'  a  capitale
interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato - che i  rapporti
tra il Dipartimento ed il Gestore del  Fondo  siano  regolati  da  un
Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto dal Gestore, nel
quale siano  contemplati  necessariamente  la  quantificazione  degli
oneri  di  gestione  annuali,  oppure  l'indicazione   di   parametri
oggettivi per la toro definizione ex ente, nonche' l'obbligo, per  il
Gestore, di munirsi, ai fini del prelevamento dal «Fondo» degli oneri
ad esso dovuti  della  preventiva  autorizzazione  del  Dipartimento,
rilasciata  previo  accertamento  della  regolare  esecuzione   degli
obblighi assunti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011 recante «Ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato  sul  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 14  giugno  2011,  modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012 che  istituisce,
nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, il «Dipartimento della  Gioventu'  e  del  Servizio  civile
nazionale» in luogo delle  soppresse  strutture  generali  denominate
«Dipartimento della Gioventu'» e «Ufficio Nazionale per  il  Servizio
Civile»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
ottobre 2012 recante: «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», interamente  sostitutivo  del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  1°  marzo
2011, ed in particolare I'art. 15, concernente il Dipartimento  della
Gioventu' e del Servizio civile nazionale; 
  Ritenuta  l'opportunita'  e  la  necessita',  in   linea   con   le
contingenze   finanziarie   del   bilancio   pubblico,   nonche'   in
considerazione dell'intervenuta modifica delle  aree  prioritarie  di
intervento in tema di politiche giovanili ed anche  del  sopravvenire
di un nuovo programma di Governo, di rimodulare  e  rideterminare  la
finalizzazione delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247,  come  modificato  dall'art.  19-bis,
comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  e  dall'art.  2,
comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Considerato che la rimodulazione di cui  al  presente  decreto  non
comporta pregiudizio alcuno per i soggetti che hanno proposto domanda
di co-finanziamento  in  relazione  all'avviso  pubblico  recante  la
disciplina dei  criteri  e  delle  modalita'  di  accesso  al  «Fondo
Mecenati», prima  «finestra»,  atteso  che  la  rimodulazione  stessa
consente   comunque   di   assicurare   il   co-finanziamento    agli
aggiudicatari; 
  Visto il Disciplinare sottoscritto in data 13 settembre 2012 tra il
Dipartimento della Gioventu' e del Servizio  civile  nazionale  e  la
Societa', a capitale interamente detenuto dallo Stato, «CONSAP»; 
  Considerato  che  all'esito  dei  lavori   della   Commissione   di
valutazione dei progetti presentati a seguito della prima  «finestra»
aperta  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2,  dell'avviso   pubblico,
istituita con decreto del capo Dipartimento vicario  della  Gioventu'
prot. n. 3/2012 del 9 maggio 2012, risultano aggiudicatari i progetti
per un valore complessivo di € 3.708.000,00; 
  Ritenuto inoltre  che  uno  dei  proponenti  ha  sollevato  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica  nei  termini  di  legge
avverso il provvedimento di  esclusione  dalla  procedura  notificata
allo stesso tramite lettera raccomandata in data 11 giugno  2012,  ai
sensi dell'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico e dell'art. 2, commi
3 e 4, del decreto  del  capo  Dipartimento  della  Gioventu'  e  del
Servizio civile nazionale di approvazione dei progetti  aggiudicatari
del co-finanziamento pubblico; 
  Ritenuto altresi' che, in caso di esito  favorevole  al  ricorrente
del  contenzioso  in  essere,  allo  stesso  andrebbe  assicurato  il
co-finanziamento dell'iniziativa progettuale proposta, per un importo
di euro 548.460,00; 
  Ritenuto  invece  che,  per  quanto  concerne  gli  altri  soggetti
proponenti esclusi dal co-finanziamento, sono decorsi  i  termini  di
impugnativa decorrenti dalla notifica di esclusione del beneficio; 
  Considerato che l'art. 9 del citato  Disciplinare  sottoscritto  in
data 13 settembre 2012 tra il  Dipartimento  della  Gioventu'  e  del
Servizio civile e «CONSAP», il cui decreto  di  approvazione  risulta
vistato dagli organi di controllo in data 8  ottobre  2012  n.  2955,
recante «Spese di funzionamento  e  oneri  di  gestione»,  prevede  a
favore del citato Gestore, di cui all'art. 5 del decreto 12  novembre
2010, il rimborso di costi variabili sulla base di  parametri,  quali
esemplificativamente la complessita' e  la  durata  dei  progetti  da
gestire, non quantificabili ex ante, ma che comunque i  costi  stessi
non possono eccedere l'importo  di  € 250.000,00,  oltre  IVA,  (come
quantificabile  ai  sensi  del   comma   1-ter   dell'art.   40   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma
480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), per anno; 
  Ritenuto che i progetti ammessi al finanziamento nell'ambito  della
prima «finestra» hanno durata non superiore a 36 mesi e che  pertanto
l'attivita'  gestoria  di  cui  al   punto   precedente,   anche   in
considerazione agli adempimenti di legge successivi alla  conclusione
dei progetti, non potra' aver durata superiore ai quattro anni; 
  Ritenuto pertanto di accantonare  cautelativamente,  per  oneri  di
gestione, al momento, euro  305.000,00  in  ragione  d'anno,  per  un
totale di euro 1.220.000,00, salve eventuali future economie, di  cui
verra' richiesto il rimborso al Gestore a favore del  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  alla  conclusione  definitiva
delle attivita' demandate, ai  sensi  dell'art.  10  del  piu'  volte
citato «Disciplinare»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche al D.M. 12 novembre 2010 
 
  1. L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 novembre 2010  e'
modificato come segue: le parole «con una dotazione di 40 milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti:  «con  una  dotazione  di  euro
5.476.460,00».