IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai  sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie  agrarie,
le cui denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono  indicate  nel
dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci
anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  che
prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta'  la  cui
validita' sia giunta a scadenza e la  possibilita'  di  stabilire  un
periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il  controllo  e   la
commercializzazione delle relative sementi o tuberi  seme  di  patate
che si protragga  al  massimo  fino  al  30  giugno  del  terzo  anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/1973; 
  Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e  3  del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito dall'art. 17, undicesimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che  le  varieta'  stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato  che  per  le  varieta'  indicate   nell'art.   3   del
dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del
periodo transitorio di commercializzazione previsto dal  citato  art.
17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
1065/1973; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti  previsti  dall'art.  17,  decimo  comma,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  e,
inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla  cancellazione
delle varieta' indicate negli  articoli  2  e  3  del  dispositivo  e
previsto,  per  le  varieta'  indicate  nell'art.   3,   un   periodo
transitorio   per   la   certificazione,   il    controllo    e    la
commercializzazione delle relative sementi; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione  ai
registri  nazionali  di  varieta'  di  specie  agrarie,  delle  sotto
elencate  varieta'  iscritte  ai  predetti  registri  con  i  decreti
ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino  al  31
dicembre 2022: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico