Art. 3 
 
    Ai  sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),   del
regolamento di esecuzione della legge  25  novembre  1971,  n.  1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, le sotto  elencate  varieta',  iscritte  ai  registri  delle
varieta' di specie agrarie con i decreti  ministeriali  a  fianco  di
ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per  mancata
presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le  relative
sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno
essere certificate e commercializzate fino  al  30  giugno  dell'anno
2015. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il presente decreto entrera' in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 15 febbraio 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.