Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorre dalla data di entrata in vigore del  Regolamento  (UE)  n.186
del 5 marzo 2013. 
  2. Nel periodo  di  vigenza  dell'autorizzazione  "ECEPA"  restera'
iscritto nell'elenco degli organismi  privati  di  controllo  di  cui
all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a  meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  8  della  legge  21
dicembre  1999,  n.526,  dovra'  comunicare  all'Autorita'  nazionale
competente, l'intenzione di confermare "ECEPA" o  proporre  un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero  di
rinunciare esplicitamente alla  facolta'  di  designazione  ai  sensi
dell'art.14, comma 9, della citata legge. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  autorizzazione
"ECEPA" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari
che l'autorita' nazionale  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
decida di impartire.