Art. 5 
 
  1. L'organismo  autorizzato  "ECEPA"comunica  con  immediatezza,  e
comunque con termine non superiore a  trenta  giorni  lavorativi,  le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione  "Salame
Felino"  anche  mediante  immissione  nel  sistema  informatico   del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2. L'organismo autorizzato "ECEPA" immette nel sistema  informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  tutti
gli  elementi  conoscitivi  di  carattere   tecnico   e   documentale
dell'attivita' certificativa. 
  3. L'organismo autorizzato "ECEPA" trasmettera' i dati relativi  al
rilascio  delle  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione "Salame Felino" a richiesta  del  Consorzio  di  tutela
riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in
assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.