IL MINISTRO 
 
  Visto l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112
e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243 "Regolamento recante  attuazione  della  direttiva  90/426/CEE
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi  terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare  ed  in  particolare  l'articolo  18
relativo alla rintracciabilita' degli animali  e  degli  alimenti  da
essi derivati; 
  Vista la  legge  1°  agosto  2003,  n.  200,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  147  recante
"Proroga di termini  e  disposizioni  urgenti  ordinamentali"  e,  in
particolare, l'art. 8, comma 15 che stabilisce che "sulla base  delle
linee guida e dei principi stabiliti  dal  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe  equina
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di  cui
all'articolo 15 del decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,
articolandola per razza, tipologia d'uso e  diffusione  territoriale,
avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i  propri  uffici  periferici,
per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un  monitoraggio
costante"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007,  recante
"Modifica  dell'allegato  IV  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
ed alla  registrazione  degli  animali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  504/2008  della  Commissione  del  6
giugno  2008  recante  attuazione  delle   direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE  del  Consiglio  "per  quanto   riguarda   i   metodi   di
identificazione degli equidi"; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro  della  salute  29  dicembre  2009  recante:
"Linee  guida  e  principi  per  l'organizzazione   e   la   gestione
dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge
1° agosto 2003 n. 200)", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 19 marzo 2010, n. 65; 
  Visto il decreto  legislativo  16  febbraio  2011,  n.  29  recante
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  e  90/427/CEE
sui  metodi  di  identificazione  degli  equidi,   nonche'   gestione
dell'anagrafe  da  parte  dell'UNIRE",  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 2011, n. 72; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  26  settembre  2011  recante  "Approvazione  del   manuale
operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi", pubblicato nel
Supplemento  ordinario  n.  240  della   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 22 novembre 2011; 
  Rilevata la necessita' di garantire una maggiore disponibilita' dei
dati    contenuti    nell'anagrafe    degli    equidi     ai     fini
dell'epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di
carattere sanitario che hanno  coinvolto  la  specie  equina  (anemia
infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le
garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze; 
  Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 19  febbraio
2013 (2013/99/UE), relativa all'applicazione  da  parte  degli  Stati
membri di un piano coordinato  di  controllo  comprendente  controlli
ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore  finale  o
alle collettivita', commercializzati e/o etichettati come  contenenti
carni bovine, nonche' controlli ufficiali su carni  equine  destinate
al consumo umano al fine  di  rilevare  la  presenza  di  residui  di
fenilbutazone; 
  Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al
concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari
e di benessere animali con la possibilita'  di  essere  sottoposti  a
maltrattamenti; 
  Considerata  pertanto  la  necessita'  e   l'urgenza   di   rendere
disponibili ai servizi veterinari ufficiali  tutti  i  dati  relativi
all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e  degli  equidi
al fine di consentire la tutela della sanita' e del  benessere  degli
equidi, nonche' dei connessi aspetti di salute pubblica  e  sicurezza
alimentare, 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Incremento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica 
 
  1. Al fine di garantire la tutela della  sanita'  e  del  benessere
degli equidi,  nonche'  i  connessi  aspetti  di  salute  pubblica  e
sicurezza  alimentare,  la   Banca   dati   nazionale   dell'anagrafe
zootecnica del Ministero della salute, di seguito  denominata  "BDN",
istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
22  maggio  1999,  n.  196  presso  il   Centro   servizi   nazionale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise  «G.
Caporale», e' integrata da una sezione  per  l'identificazione  degli
equidi ai fini sanitari. 
  2. La sezione di cui al comma 1 della "BDN" e' aggiornata dai  dati
inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla  legge  1°
agosto  2003,  n.  200,  gestita  temporaneamente   dall'Associazione
Italiana  Allevatori  (AIA),   recuperati   tramite   meccanismo   di
cooperazione  applicativa,  e  dalle  informazioni  che  il  Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio
ed i proprietari degli equidi sono  tenuti  a  fornire  alla  sezione
stessa, ai sensi della presente ordinanza.