Art. 2 
 
 
               Identificazione sanitaria degli equidi 
 
  1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio che rinvenga equidi di eta' superiore ai  dodici  mesi
non ancora identificati: 
  a) procede all'identificazione degli animali mediante  applicazione
di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi
del decreto ministeriale 26 settembre 2011; 
  b) rilascia la scheda identificativa di  cui  all'allegato  A  alla
presente ordinanza, che ha valore  di  documento  di  identificazione
provvisoria fino al rilascio del passaporto  da  parte  dei  soggetti
preposti; 
  c) registra nella sezione della banca dati di cui  all'articolo  1,
comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la
specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del
decreto legislativo 16  febbraio  2011,  n.  29,  al  proprietario  o
detentore  delegato,  gli  adempimenti  necessari  per  la   completa
regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine  non
superiore ai quindici giorni, fermi restando  gli  eventuali  termini
inferiori previsti dai regolamenti comunitari. 
  2. Qualora il Servizio veterinario  dell'Azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, nel corso delle attivita' di  vigilanza  e
controllo sugli allevamenti e  sulle  altre  strutture  in  cui  sono
tenuti equidi, rileva differenze tra  la  situazione  riscontrata  in
sede di controllo e le informazioni disponibili nella  sezione  della
banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare  le
stesse  informazioni.  Ad  esclusione  dei  casi  di   movimentazione
temporanea, applica la  specifica  sanzione  e  prescrive,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.
29, al proprietario o detentore delegato, gli  adempimenti  necessari
per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando
un termine non superiore  ai  quindici  giorni,  fermi  restando  gli
eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari; 
  3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati  in  carenza
del rispetto delle modalita' e delle procedure stabilite dai  decreti
ministeriali 29 dicembre  2009  e  26  settembre  2011,  il  Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio
dichiara tali animali non destinati alla produzione di  alimenti  per
uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e' registrata nella  sezione
IX  del  passaporto  e  nella  sezione  della  banca  dati   di   cui
all'articolo 1, comma 1  e  nella  BDE,  di  cui  ai  citati  decreti
ministeriali. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi
sottoposti  a  provvedimento  di  sequestro  o  confisca   da   parte
dell'Autorita' giudiziaria. 
  5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al
presente articolo, sono a carico del proprietario.