Art. 2 Identificazione sanitaria degli equidi 1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di eta' superiore ai dodici mesi non ancora identificati: a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011; b) rilascia la scheda identificativa di cui all'allegato A alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti; c) registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. 2. Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attivita' di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari; 3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalita' e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e' registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'Autorita' giudiziaria. 5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario.