Art. 3 Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi 1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali e' prevista la deroga di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008. 2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 7 giorni dall'evento. 3. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 puo' essere prodotto anche in modalita' elettronica, utilizzando l'apposita funzionalita' presente nella "BDN" del Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalita' l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi assolto. 4. La registrazione dei passaggi di proprieta' e' effettuata secondo le modalita' previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.