Art. 3 
 
 
     Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi 
 
  1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della  banca
dati di cui all'articolo 1,  comma  1,  direttamente  o  tramite  una
persona delegata, le informazioni relative a tutte le  movimentazioni
degli equidi della durata superiore ai 15  giorni,  ad  eccezione  di
quelle per le quali e' prevista la deroga di cui all'articolo 13  del
Regolamento (CE) n. 504/2008. 
  2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata  entro
7 giorni dall'evento. 
  3. Il modello IV di cui al decreto del  Ministro  della  salute  16
maggio 2007 puo' essere  prodotto  anche  in  modalita'  elettronica,
utilizzando  l'apposita  funzionalita'  presente  nella   "BDN"   del
Ministero della salute. In caso di  utilizzo  di  tale  funzionalita'
l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi assolto. 
  4. La  registrazione  dei  passaggi  di  proprieta'  e'  effettuata
secondo le modalita' previste dai decreti  ministeriali  29  dicembre
2009 e 26 settembre 2011.