Art. 4 
 
 
       Controlli sull'identificazione degli equidi al macello 
 
  1. L'operatore che gestisce il macello comunica  immediatamente  al
Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria  locale  competente  per
territorio,  prima  dell'ispezione  ante  mortem  dell'animale,  ogni
informazione  relativa  a  problematiche  connesse  alla  corretta  e
completa identificabilita' degli equidi e sospende la macellazione in
attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.