Art. 4 Controlli sull'identificazione degli equidi al macello 1. L'operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell'ispezione ante mortem dell'animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilita' degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.