Art. 2 
 
  I Commissari provvederanno, se del caso,  a  depositate  presso  la
Cancelleria del Tribunale di Milano, nelle forme di legge,  le  somme
vincolate a favore dei creditori irreperibili ed  all'adempimento  di
tutte le ulteriori formalita' occorrenti per completare l'iter  della
chiusura della procedura di  amministrazione  straordinaria  compresi
quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto  sara'  comunicato  alla  Camera  di  Commercio
territorialmente  competente  per  l'iscrizione  nel  Registro  delle
Imprese. 
    Roma, 27 marzo 2013 
 
                                   Il direttore generale              
                      per la politica industriale e la competitivita' 
                           del Ministero dello sviluppo economico     
                                            Bianchi                   
 
 
    p. Il direttore generale del Tesoro 
del Ministero dell'economia e delle finanze 
                  Cannata