Art. 2 I Commissari provvederanno, se del caso, a depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, nelle forme di legge, le somme vincolate a favore dei creditori irreperibili ed all'adempimento di tutte le ulteriori formalita' occorrenti per completare l'iter della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Roma, 27 marzo 2013 Il direttore generale per la politica industriale e la competitivita' del Ministero dello sviluppo economico Bianchi p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze Cannata