Art. 2 Criteri e modalita' per l'aumento in deroga della densita' di allevamento di polli da carne 1. Il proprietario o il detentore puo' ricorrere a una densita' di allevamento superiore a quella massima stabilita all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il proprietario o detentore trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita' (SCIA) all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. 3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente effettua un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari, applicando, in caso vengono riscontrate violazioni o carenze, le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo.