Art. 2 
 
 
Criteri e  modalita'  per  l'aumento  in  deroga  della  densita'  di
                    allevamento di polli da carne 
 
  1. Il proprietario o il detentore puo' ricorrere a una densita'  di
allevamento superiore a quella massima stabilita all'art. 3, comma  2
del  decreto  legislativo  a  condizione  che  siano  rispettate   le
disposizioni di cui ai commi 3,  4  e  5  dell'art.  3  del  medesimo
decreto legislativo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il proprietario o  detentore
trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio di  Attivita'  (SCIA)
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo  il
modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. 
  3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente  effettua
un  sopralluogo  presso  lo  stabilimento  per  la   verifica   della
sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari, applicando, in
caso vengono riscontrate violazioni o carenze,  le  sanzioni  di  cui
all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo.