Art. 3 
 
Criteri e modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento  dei  corsi
  di  formazione  nonche'  per  il   riconoscimento   dell'esperienza
  acquisita del personale che si occupa dei polli da carne 
 
  1. Le associazioni di categoria presentano istanza  di  nulla  osta
all'azienda  sanitaria   locale   territorialmente   competente   per
l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 4, commi 2 e
3 del decreto  legislativo,  sulla  base  dei  criteri  indicati  nel
modello  di  cui  all'allegato  3  al  presente  decreto.   L'azienda
sanitaria locale rilascia il nulla osta per l'effettuazione dei corsi
entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione
del termine per l'acquisizione di integrazioni della documentazione. 
  2. I corsi di formazione hanno una durata  minima  di  otto  ore  e
trattano  gli  argomenti  riportati  nell'allegato  IV  del   decreto
legislativo. E'  individuato  un  medico  veterinario  scelto  tra  i
docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il  Ministero  della
salute in materia di benessere animale in allevamento in qualita'  di
responsabile referente del corso e per la trattazione  degli  aspetti
didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti
incaricati per lo svolgimento del corso di formazione.  I  costi  dei
corsi di formazione sono a carico dei partecipanti. 
  3. Le associazioni di categoria  possono  individuare  docenti  non
inclusi nell'elenco dei formatori di cui al comma 2, a condizione che
gli stessi abbiano una competenza specifica sugli argomenti trattati,
comprovata  da  un'apposita  valutazione   del   medico   veterinario
referente del corso. 
  4. Ai fini della  verifica  del  conseguimento  di  una  formazione
adeguata, i partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una
prova d'esame finale, consistente in un questionario di almeno  venti
domande a risposta multipla, equamente ripartite  fra  gli  argomenti
trattati durante il corso.  L'esame  si  considera  superato  qualora
l'esaminando abbia  correttamente  risposto  ad  almeno  l'80%  delle
domande. 
  5.  La  commissione  d'esame  e'  composta  almeno  da  un   medico
veterinario dell'azienda sanitaria locale di cui al comma 1, al quale
e' affidato il compito di verificare il  regolare  svolgimento  della
prova di esame e dal medico veterinario referente del corso. 
  6. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente  rilascia
ai partecipanti che superano la prova d'esame finale di cui al  comma
4, un certificato di formazione, in conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato 4, valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un
registro dei certificati di formazione rilasciati. 
  7. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 6,  il
proprietario o detentore che alla  data  del  30  giugno  2010,  gia'
esercitava l'attivita' di allevamento dei polli, in alternativa  alla
partecipazione ai corsi di formazione di cui  al  presente  articolo,
puo' essere direttamente ammesso alla prova d'esame finale di cui  al
comma 4.