Art. 3 Criteri e modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione nonche' per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne 1. Le associazioni di categoria presentano istanza di nulla osta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo, sulla base dei criteri indicati nel modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'azienda sanitaria locale rilascia il nulla osta per l'effettuazione dei corsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione del termine per l'acquisizione di integrazioni della documentazione. 2. I corsi di formazione hanno una durata minima di otto ore e trattano gli argomenti riportati nell'allegato IV del decreto legislativo. E' individuato un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento in qualita' di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti. 3. Le associazioni di categoria possono individuare docenti non inclusi nell'elenco dei formatori di cui al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano una competenza specifica sugli argomenti trattati, comprovata da un'apposita valutazione del medico veterinario referente del corso. 4. Ai fini della verifica del conseguimento di una formazione adeguata, i partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una prova d'esame finale, consistente in un questionario di almeno venti domande a risposta multipla, equamente ripartite fra gli argomenti trattati durante il corso. L'esame si considera superato qualora l'esaminando abbia correttamente risposto ad almeno l'80% delle domande. 5. La commissione d'esame e' composta almeno da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale di cui al comma 1, al quale e' affidato il compito di verificare il regolare svolgimento della prova di esame e dal medico veterinario referente del corso. 6. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente rilascia ai partecipanti che superano la prova d'esame finale di cui al comma 4, un certificato di formazione, in conformita' al modello di cui all'allegato 4, valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un registro dei certificati di formazione rilasciati. 7. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 6, il proprietario o detentore che alla data del 30 giugno 2010, gia' esercitava l'attivita' di allevamento dei polli, in alternativa alla partecipazione ai corsi di formazione di cui al presente articolo, puo' essere direttamente ammesso alla prova d'esame finale di cui al comma 4.