Art. 4 Modalita' di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati al macello 1. Il veterinario ufficiale comunica, scegliendo la modalita' di invio, anche per via telematica e comunque corredata di riscontro, i dati di cui all'allegato III, punto 3 del decreto legislativo al proprietario, al detentore degli animali e all'azienda sanitaria locale del territorio in cui e' situato lo stabilimento. 2. Ai fini di cui al comma 1, il veterinario ufficiale utilizza un modello con le caratteristiche di cui all'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005.