Art. 4 
 
 
Modalita' di comunicazione dei dati sul benessere animale riscontrati
                             al macello 
 
  1. Il veterinario ufficiale comunica, scegliendo  la  modalita'  di
invio, anche per via telematica e comunque corredata di riscontro,  i
dati di cui all'allegato III, punto  3  del  decreto  legislativo  al
proprietario, al detentore  degli  animali  e  all'azienda  sanitaria
locale del territorio in cui e' situato lo stabilimento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il veterinario ufficiale utilizza  un
modello con le caratteristiche di cui all'appendice  dell'allegato  I
del regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005.