Art. 6 Registrazione dei dati di allevamento di polli da carne 1. Nel corso delle ispezioni di cui all'allegato I, punto 8 del decreto legislativo, il proprietario o detentore registra i dati elencati all'allegato I, punto 11 del decreto legislativo, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, ovvero altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda, qualora contengano le medesime informazioni. 2. Le registrazioni dei dati di cui al comma 1 sono allegate al documento di scorta degli animali al macello di cui al decreto del Ministero della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96.