Art. 6 
 
 
       Registrazione dei dati di allevamento di polli da carne 
 
  1. Nel corso delle ispezioni di cui all'allegato  I,  punto  8  del
decreto legislativo, il proprietario  o  detentore  registra  i  dati
elencati  all'allegato  I,  punto   11   del   decreto   legislativo,
utilizzando il modello di cui all'allegato  1  al  presente  decreto,
ovvero altri strumenti di registrazione gia' previsti e  presenti  in
azienda, qualora contengano le medesime informazioni. 
  2. Le registrazioni dei dati di cui al comma  1  sono  allegate  al
documento di scorta degli animali al macello di cui  al  decreto  del
Ministero della salute 11 febbraio 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96.