Art. 7 
 
 
Criteri generali  per  autorizzare  la  troncatura  del  becco  e  la
                   castrazione dei polli da carne 
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 12
del decreto legislativo, il  proprietario  o  il  detentore  presenta
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente  istanza  di
autorizzazione per gli interventi di cui ai successivi commi. 
  2. Per la troncatura del becco,  il  proprietario  o  il  detentore
allega all'istanza di cui al comma  1  una  relazione  contenente  le
seguenti informazioni: 
    a) le misure alternative poste in essere per impedire  plumofagia
e cannibalismo; 
    b) il parere di un medico veterinario; 
    c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento  o
i  riferimenti  della  ditta  fornitrice  degli  animali  con   becco
troncato. 
  3. Per la castrazione dei polli, il  proprietario  o  il  detentore
allega all'istanza di cui al comma  1  una  relazione  contenente  le
seguenti informazioni: 
    a) il nominativo del medico veterinario supervisore; 
    b) i nominativi del personale, specificamente formato dal  medico
veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento. 
  4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3, eseguiti in mancanza della
prescritta autorizzazione, sono equiparati alle violazioni  gravi  al
benessere animale di cui all'art. 5 del presente decreto.