IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2003 recante: "Individuazione dei datori di  lavoro  ai  sensi
del decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  nell'ambito  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri" e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  l°
ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  misure  in  tema  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al  Governo
per i l riassetto e la riforma della normativa in materia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
l'attuazione dell'art. 1 della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sui  lavoro  e
successive modificazione e integrazioni; 
  Ritenuto necessario  procedere  ad  una  nuova  individuazione  dei
datori di lavoro a seguito  della  riorganizzazione  delle  strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012  di
cui  sopra,  anche  tenendo  conto  dell'allocazione  delle   risorse
finanziarie destinate agli adempimenti  in  materia  di  sicurezza  e
tutela sui luoghi di lavoro; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni e integrazioni, sono datori di lavoro: 
    a) per il Dipartimento per la  protezione  civile,  il  capo  del
Dipartimento; 
    b) per  i  commissariati  di  Governo  nelle  regioni  a  statuto
speciale, i rispettivi commissari di governo; 
    c) per la Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione,  il
dirigente amministrativo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 178; 
    d) per tutte le altre strutture della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri.