IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea; 
  Visto l'art. 5, del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi
di sussidiarieta' e di proporzionalita'», allegato  al  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea; 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 14, comma 6, della legge 28  novembre  2005,  n.  246,
recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno  2005»,che
prevede che i metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i  metodi
relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante:  «Semplificazione
e riassetto normativo per l'anno 2005» ed, in particolare, l'art. 14,
commi da 1 ad 11 e 24-bis, 24-ter e 24-quater ; 
  Visto il dcreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; 
  Visto l'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, recante:« Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa  e  delle  politiche
dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre 2008, n.  170  «Regolamento  recante  disciplina  attuativa
dell'analisi dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR),  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
novembre 2009, n. 212 «Regolamento recante disciplina attuativa della
verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR),ai sensi dell'art.
14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
febbraio  2009  «Istruttoria  degli  atti  normativi  del   Governo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82, in data 8 aprile 2009; 
  Considerato che  occorre  individuare  i  metodi  e  i  modelli  da
utilizzare nell'ambito dell'analisi d'impatto della  regolamentazione
per assicurare il rispetto del livello minimo di regolazione previsto
dalle  direttive  europee,  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e
24-quater, dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Considerata  altresi'  l'esigenza  di  aggiornare  il  modello   di
Relazione AIR, anche in relazione a  quanto  previsto  dall'art.  14,
commi 5-bis e 5-ter , della legge 28 novembre 2005 n. 246; 
 
                    Emana la seguente direttiva: 
 
1) Finalita' e ambito di applicazione della direttiva. 
  La presente direttiva: 
      a) individua i  metodi  e  i  modelli  da  utilizzare  ai  fini
dell'analisi di  impatto  della  regolamentazione  (AIR)  degli  atti
normativi di recepimento di direttive europee, ai sensi dell'art. 14,
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge  28  novembre  2005,  n.
246; 
      b) aggiorna il modello di Relazione AIR, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 14 commi  5-bis  e  5-ter  della  legge  28
novembre 2005 n. 246. 
  Le disposizioni richiamate alla lettera  a)  stabiliscono  che  gli
atti di recepimento di direttive europee  non  possono  introdurre  o
mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi  richiesti
dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli e'  consentito
unicamente in relazione  a  circostanze  eccezionali  valutate  nella
relazione AIR dalle amministrazioni  competenti.  Le  amministrazioni
danno conto, pertanto, del rispetto del livello minimo di regolazione
ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria  l'introduzione  di
un livello superiore a quello minimo. 
  I metodi  di  analisi,  definiti  con  la  presente  direttiva,  si
applicano anche agli atti normativi di recepimento non sottoposti  ad
AIR. 
  I richiamati commi 24-bis e seguenti riguardano l'introduzione e il
mantenimento di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dall'atto europeo e trovano, pertanto, applicazione sia nel
caso in cui la direttiva europea  da  recepire  si  inserisca  in  un
ambito non ancora disciplinato -  neanche  parzialmente -  a  livello
nazionale, sia nel caso in cui la direttiva europea si  inserisca  in
un contesto gia' totalmente  o  parzialmente  regolato  da  normativa
nazionale. 
  La presente direttiva, come  indicato  alla  lettera  b),  inoltre,
chiarisce e aggiorna il modello di  relazione  AIR  alla  luce  delle
modifiche normative apportate all'art. 14  della  legge  28  novembre
2005, n. 246 dall'art.  6,  comma  2,  lettera  c),  della  legge  11
novembre 2011, n. 180 e dall'art. 15,  comma  2,  lettera  a),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  In particolare, sono introdotte apposite sezioni relative: 
      a) alla valutazione di impatto sulle piccole e medie imprese; 
      b) alla valutazione degli  oneri  informativi  e  dei  relativi
costi amministrativi introdotti o eliminati; 
      c) al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. 
2) Individuazione del livello minimo di regolazione 
  Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare e'
determinato dalla direttiva europea da recepire. 
  La definizione del livello minimo  si  desume  dal  medesimo  comma
24-ter, che specifica gli elementi di cui le  amministrazioni  devono
tener conto nel recepimento delle direttive europee al  fine  di  non
introdurre o mantenere livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse. 
  In particolare, in base al comma 24-ter  costituiscono  livelli  di
regolazione superiori a quelli minimi:  
      «a) l'introduzione o il mantenimento  di  requisiti,  standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle
direttive; 
      b)  l'estensione  dell'ambito   soggettivo   o   oggettivo   di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,
ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
      c) l'introduzione o il mantenimento di  sanzioni,  procedure  o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive». 
  Da un punto di vista  operativo,  occorre  distinguere  i  seguenti
casi: 
      a) la direttiva europea specifica uno o piu' elementi di cui al
comma 24-ter; in tal caso, di qualunque superamento operato  in  sede
di recepimento si da' conto con le modalita' descritte nel  paragrafo
3; 
      b) la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi  di
cui al comma 24-ter e  non  ne  rimette  la  definizione  agli  Stati
Membri;  in  tal  caso,  l'assenza  di  previsioni  circa  requisiti,
standard, oneri, obblighi, sanzioni, costituisce il livello minimo di
regolazione e dell'introduzione o del mantenimento di un  livello  di
regolazione superiore si da'  conto  con  le  modalita'  indicate  al
paragrafo 3; 
      c) la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine
agli elementi di cui al  comma  24-ter,  rimettendo  la  scelta  agli
Stati; in tal caso, le amministrazioni, al  fine  di  individuare  il
livello minimo  di  regolazione,  effettuano  un'analisi  comparativa
delle diverse alternative. L'analisi, fondata sulla  valutazione  dei
costi   di   ogni   alternativa   per   i   destinatari,   e'   volta
all'individuazione di quella meno onerosa per i  destinatari  stessi,
la quale costituisce il livello minimo di regolazione; anche  in  tal
caso,  dell'introduzione  o  del  mantenimento  di  un   livello   di
regolazione superiore si da'  conto  con  le  modalita'  indicate  al
paragrafo 3; 
      d) la direttiva europea demanda  alle  autorita'  nazionali  la
definizione degli elementi di cui al comma 24-ter; in  tal  caso,  il
livello minimo di regolazione non e' predeterminato dalla  direttiva.
Per i provvedimenti sottoposti ad AIR,  le  amministrazioni  dovranno
comunque privilegiare  le  opzioni  che  garantiscano  minori  oneri,
standard, requisiti e obblighi per i destinatari, anche attraverso la
definizione di procedure e meccanismi operativi che assicurino minori
oneri e tempi di attesa per i destinatari. 
 
              Individuazione dei livelli minimi: esempi 
 
Esempio n. 1 
  Una nuova direttiva europea  prevede  che  lo  svolgimento  di  una
attivita' imprenditoriale sia subordinato  all'autocertificazione  da
parte dell'interessato alla pubblica amministrazione. 
  In tal caso, la direttiva esplicita il  livello  minimo.  Qualunque
adempimento diverso dall'autocertificazione  introdotto  in  sede  di
recepimento  costituirebbe  un  superamento  del  livello  minimo  di
regolazione. 
Esempio n. 2 
  Una nuova direttiva europea non  prevede  adempimenti  formali  per
avviare una  attivita'  economica  in  un  determinato  mercato,  ne'
rimette tale scelta agli Stati Membri. 
  In tal caso, la direttiva non prevede alcuna procedura per  l'avvio
dell'attivita', per cui l'assenza di  qualunque  adempimento  formale
costituisce il livello minimo di regolazione. 
Esempio n. 3 
  Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili  per
svolgere  una  determinata  attivita'  e  prevede  che  la   relativa
procedura sia definita dagli Stati Membri. 
  I requisiti specificamente previsti dalla  direttiva  costituiscono
un livello minimo: se la norma  di  recepimento  nazionale  individua
requisiti ulteriori, questi  costituiscono  un  superamento  di  tale
livello.  Al   contrario,   gli   Stati   Membri   possono   definire
autonomamente le  procedure  e  gli  adempimenti  relativi  all'avvio
dell'attivita'. 
3) Superamento del livello minimo di regolazione 
  Ai fini  della  valutazione  dell'opzione  d'intervento  preferita,
l'amministrazione  proponente  segue  la  procedura  AIR  di  cui  al
regolamento n. 170 del 2008, includendo in ogni caso tra  le  opzioni
considerate, da indicare nella  relazione  AIR,  quella  relativa  al
livello minimo previsto dalla direttiva  ed  indicando  puntualmente,
per ciascuna opzione, gli elementi di cui al comma 24-ter  richiamati
al paragrafo 2. 
  Qualora  si  renda  necessario  superare  il  livello   minimo   di
regolazione individuato da una direttiva europea, ovvero mantenere un
livello  di  regolazione  superiore  a   quello   previsto   da   una
sopravvenuta direttiva in via di recepimento,  l'amministrazione  da'
conto  della  sussistenza  di  circostanze  eccezionali  che  rendono
necessario tale superamento. 
  L'amministrazione  proponente,  nell'ambito  dell'AIR,  integra  la
valutazione della  opzione  regolatoria  preferita  con  le  seguenti
indicazioni: 
      a) descrizione e valutazione dei maggiori  oneri  derivanti  da
requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede  di
recepimento ed ulteriori rispetto al livello  minimo  di  regolazione
previsto  dalla  normativa  comunitaria.  La  valutazione  e'  svolta
attraverso le seguenti fasi: 
        1) individuazione  delle  categorie  di  destinatari  su  cui
ricadono i maggiori oneri, standard, requisiti e obblighi previsti; 
        2) stima dei  costi  associati  agli  standard,  requisiti  e
obblighi ulteriori rispetto a quelli  che  costituiscono  il  livello
minimo di regolazione, tenendo anche conto di sanzioni,  procedure  o
meccanismi operativi previsti. Nella stima  dei  costi  sono  inclusi
quelli una tantum e quelli ricorrenti, con separata indicazione degli
oneri amministrativi (per la cui definizione cfr. art.  8,  comma  2,
legge 11 novembre 2011, n. 180). La stima e' riferita, di regola,  ad
un anno solare; 
      b)   valutazione    dell'eventuale    estensione    dell'ambito
soggettivo. La valutazione e' finalizzata a stimare il  numero  e  la
tipologia dei soggetti  ai  quali  sono  estesi,  rispetto  a  quanto
stabilito dalla direttiva in via di recepimento, standard,  requisiti
e obblighi. Al riguardo, si tiene conto, a titolo esemplificativo, di
variabili quali la forma giuridica,  la  dimensione,  il  settore  di
attivita' economica, il reddito o il fatturato, le classi di eta'; 
      c) descrizione e valutazione  dei  benefici  che  derivano  dal
superamento del livello minimo di regolazione e  ne  giustificano  la
necessita'.  La   valutazione,   preferibilmente   quantitativa,   e'
riferita, di regola, ad un anno solare. Essa tiene conto: 
        1) del numero e della tipologia di soggetti  coinvolti  dalle
nuove regole; 
        2) dei benefici una tantum e di quelli ricorrenti; 
      d) descrizione degli esiti delle  consultazioni  svolte  con  i
soggetti   destinatari   dell'intervento   o    delle    associazioni
rappresentative degli stessi, con specifico riferimento ai contributi
ricevuti in relazione alle  circostanze  che  rendono  necessario  il
superamento del livello minimo di regolazione. 
  Gli esiti della valutazione sono inseriti in apposita sezione della
Relazione AIR denominata «Rispetto dei livelli minimi di  regolazione
europea». 
  Nei casi in  cui  non  e'  previsto  lo  svolgimento  dell'AIR,  le
valutazioni di cui alle lettere da a) a d) riferite  allo  schema  di
atto normativo proposto sono descritte nella Relazione illustrativa e
qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione
l'amministrazione  da',  comunque,   conto   della   sussistenza   di
circostanze eccezionali che  rendono  necessaria  la  propria  scelta
secondo i criteri previsti dalla presente direttiva. 
4) Aggiornamento del modello di Relazione AIR 
    
  Tenuto conto delle modifiche normative descritte al paragrafo 1, la
Relazione  AIR  e'  redatta  in  conformita'  al   modello   di   cui
all'Allegato A. 
      Roma, 16 gennaio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 344