Art. 2 
 
 
              Standard formativi delle specializzazioni 
            di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
 
  1.  Ai  fini  della  spendibilita'  nazionale  ed   europea   delle
certificazioni in esito ai percorsi di IFTS di cui al successivo art.
4, e' approvato l'elenco delle  specializzazioni  tecniche  superiori
che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale di cui
all'allegato C, declinabili in specifici profili regionali sulla base
dei  fabbisogni  professionali,  espressione   del   contesto   socio
economico del territorio. 
  2. Al  fine  di  valorizzare  pienamente  le  opportunita'  offerte
dall'apprendimento in assetto lavorativo e  connotare  al  meglio  la
dimensione  professionalizzante   delle   specializzazioni   tecniche
superiori, i percorsi di IFTS possono essere svolti in  apprendistato
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.
167 per i giovani e ai sensi dell'art. 7, comma 4 del citato  decreto
per i lavoratori in mobilita'.