Art. 3 
 
 
                         Competenze in esito 
 
  1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche  superiori
di cui all'art. 1 connotano  i  percorsi  di  IFTS  e  assicurano  il
raggiungimento   di   omogenei   livelli   qualitativi   nonche'   la
spendibilita'  delle  certificazioni  conseguite   e   dei   relativi
apprendimenti in ambito territoriale, nazionale  ed  europeo.  A  tal
fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo  il  format  e  i
criteri  di  descrizione  e  aggiornamento  di  cui  all'Allegato  A,
comprendono, in coerenza con quanto definito  all'art.  4,  comma  2,
lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25
gennaio 2008: 
    a)  competenze  tecnico   professionali,   riguardanti   ciascuna
specializzazione   tecnica   nazionale   di   riferimento,   definite
nell'Allegato D; 
    b) competenze comuni a  tutte  le  specializzazioni  tecniche  di
riferimento nazionale definite nell'Allegato E. 
  2.  Ai  fini  della  referenziazione  al   quadro   europeo   delle
qualifiche,  i  percorsi   di   IFTS   sono   da   intendersi   quali
specializzazioni   dei   percorsi   di   istruzione   e    formazione
professionale ai sensi  del  Capo  III  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica  e  professionale,  di
cui ai decreti del Presidente delle Repubblica n. 87 e n. 88  del  15
marzo 2010. 
  3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello  territoriale,
nazionale  e  comunitario  da  parte  del  mondo  del  lavoro   delle
competenze acquisite e in accordo  con  quanto  gia'  previsto  dalle
linee guida emanate ai sensi dell'art.  52  della  legge  n.  35/2012
citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come  sistema  comune
di referenziazione  la  classificazione  delle  attivita'  economiche
ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di
descrizione e referenziazione  delle  competenze  di  cui  al  Quadro
Europeo delle Qualificazioni (EQF). 
  4. In coerenza con quanto definito al precedente comma 2 e ai sensi
di quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera b)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,  l'Allegato  B
riporta la tabella  indicativa  della  correlazione,  a  legislazione
vigente,  tra  aree   economico-professionali,   principali   filiere
produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero
dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche  cui
si riferiscono gli  Istituti  Tecnici  Superiori  (di  seguito  ITS),
indirizzi  di  studio  degli  istituti  tecnici  e   degli   istituti
professionali, qualifiche e diplomi professionali  dell'Istruzione  e
Formazione  Professionale  e  certificati  di   specializzazione   di
Istruzione e Formazione Tecnica Professionali oggetto, questi ultimi,
del presente decreto. 
  5. Fermo restando quanto previsto ai sensi e per  gli  effetti  del
decreto Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio  2008,
nell'ambito dei piani territoriali di cui al  Capo  IV  del  predetto
decreto,  le  specializzazioni  tecniche  superiori  di   riferimento
nazionale possono  essere  declinate  a  livello  territoriale  dalle
Regioni e Province Autonome, in coerenza con le  indicazioni  di  cui
all'allegato  A,  nell'ambito  delle  loro  competenze  esclusive  in
materia e in relazione  alle  specifiche  esigenze  del  mercato  del
lavoro e delle professioni territoriali. 
  6.  Al  fine  di  favorire  il  diritto  di   ogni   persona   alla
spendibilita' delle  certificazioni  acquisite,  alla  reversibilita'
delle scelte, al riconoscimento e alla valorizzazione dei  crediti  e
alla personalizzazione dei percorsi, e'  previsto  il  riconoscimento
dei crediti formativi, in conformita'  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25  gennaio  2008,  nonche'  la
registrazione delle competenze certificate sul Libretto formativo del
cittadino  di  cui  all'art.  2,  comma  1  lettera  i)  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.