Art. 4 
 
 
          Certificati di specializzazione tecnica superiore 
 
  1.  I  certificati  di  specializzazione   tecnica   superiore   si
riferiscono  alle  specializzazioni  tecniche  superiori   ricomprese
nell'elenco nazionale di cui  all'art.  1  e  sono  rilasciati  dalle
Regioni e Province Autonome, previa  verifica  finale  ai  sensi  dei
commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del  modello  e  delle  note  di
compilazione di cui Allegato F. 
  2.   I   certificati   di   specializzazione   tecnica    superiore
costituiscono titolo per l'accesso  ai  pubblici  concorsi  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 25 gennaio 2008. 
  3. Per quanto concerne la certificazione e  il  riconoscimento  dei
crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al  decreto  attuativo
di cui all'art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.