Art. 6 Elenco delle imprese a forte consumo di energia 1. E' istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 2 nonche' delle imprese che rispettano i requisiti previsti dall'art. 3. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui al comma 3, le imprese presentano, entro il mese di ottobre dell'anno successivo all'annualita' di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualita' di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall'art. 2 ovvero quelle previste dall'art. 3 del presente decreto. Nella medesima dichiarazione sono altresi' indicati: a) il codice ATECO, inerente l'attivita' produttiva svolta dall'impresa, come risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso cui l'impresa e' iscritta; b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici; c) i valori dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e art. 3, comma 1; d) i codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla partita IVA. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure, individua le modalita' operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 nonche' le modalita' per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4. 4. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede a trasmettere annualmente, esclusivamente in formato elettronico, l'elenco di cui al comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate e al Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai fini dell'espletamento dei relativi controlli di competenza. 5. Alle attivita' previste dal presente articolo le Amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2013 Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera