Art. 2 
 
 
                         Autocertificazione 
 
  1. Per l'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'art.  2188  del  codice  civile,  istituita  dalle
Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i  soggetti  di
cui all'art. 1 presentano alla Camera  di  commercio  competente  per
territorio del luogo in cui ha sede  l'incubatore  una  dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5  dell'art.  25
del decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda  in
formato elettronico, sottoscritto  dal  rappresentante  legale  della
societa', ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa». 
  2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al  comma  1,
attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle  A
e B dell'allegato  del  presente  decreto,  e'  pubblicato  sul  sito
Internet  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  nella   sezione
«Start-up innovative». 
  3.  Ai  fini  dell'autocertificazione,  l'incubatore  di   start-up
innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di  punti
30 ai sensi della tabella A e  il  punteggio  minimo  complessivo  di
punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.