Art. 2 Autocertificazione 1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della societa', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». 2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative». 3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.