Art. 3 Monitoraggio 1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell' applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi di' cui al comma 1 al fine di' valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.