Art. 3 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Le Camere  di  commercio  forniscono,  in  formato  elettronico,
analisi periodiche, con cadenza  non  superiore  a  sei  mesi,  sugli
effetti dell' applicazione delle disposizioni contenute nel  presente
decreto al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi di' cui
al comma 1 al fine di' valutare l'adeguatezza dei  valori  minimi  di
cui  all'allegato  rispetto   alle   condizioni   del   contesto   di
riferimento.  Con  cadenza  annuale  e  in  presenza  di   variazioni
significative  rilevate  dal  Ministero,  i  valori  minimi  di   cui
all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.