Art. 4 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Al fine di consentire gli  appositi  controlli  da  parte  delle
autorita' competenti, l' incubatone certificato deve  conservare  gli
atti e i  documenti  attestanti  la  veridicita'  delle  informazioni
fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo  di
cinque anni a decorrere  dalla  data  dell'iscrizione  nella  sezione
speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai  sensi  dell'art.  75
del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non  veridicita'
del contenuto della dichiarazione quanto al possesso  dei  requisiti,
la societa' decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra
natura ad essa attribuiti in applicazione della  disciplina  prevista
dal decreto.