IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 50; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» e, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»; Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l'art. 2, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e in particolare, l'art. 2, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalita' di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e' stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011; Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 marzo 2012; Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012; Vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura integrata delle misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro; Considerata la necessita' e l'urgenza di comprendere, nell'ambito delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S.; Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di avvalorare le responsabilita' istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarieta' e delle specificita' territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni; Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitivita' sui mercati internazionali; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a partire dal 1° gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure contenute negli allegati A), B), C) e D), parte integrante del presente decreto, in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012. 2. Con le linee guida di cui all'allegato D) e' determinata l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009, si intende conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta fase transitoria. 4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarieta' tra le filiere produttive dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al comma 3, in specifici profili nonche' attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento. 5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello regionale e nazionale, di: confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarieta' tra filiere produttive e filiere formative, nonche' per l'aggiornamento periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli I.T.S.; monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei presidenti delle fondazioni I.T.S. 6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato A), sempreche' compresi nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni. 7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. 8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti. Roma, 7 febbraio 2013 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362