IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante  norme
sul riordino della legislazione in  materia  portuale,  e  successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato
approvato il testo definitivo del Codice della navigazione; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e'  stata  resa
esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento  di  esecuzione
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza
e delle navi e degli impianti portuali; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, in data 18 giugno 2004,  ove  all'art.  1  attribuisce  al
Corpo delle capitanerie di porto  compiti  in  materia  di  sicurezza
marittima di cui al capitolo XI-2 SOLAS ed al  codice  ISPS,  nonche'
quelli dell'Autorita' competente per la sicurezza e punto di contatto
per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE)  n.  725/2004,
sono attribuiti al Corpo delle capitaneria di porto; 
  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in  data
3 dicembre 2008, n. 211  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,  come  convertito
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga  degli  interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze
armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di  sicurezza  delle
nazioni unite. Misure urgenti antipirateria; 
  Visto il decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, con
il quale si determinano le modalita' attuative dell'art. 5, commi 5 e
5-bis del decreto-legge 12 luglio 2011,  107,  come  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130  e  successive
modificazioni, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo delle
navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano  in  acque
internazionali a rischio pirateria; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  1°  settembre
2011 recante individuazione degli spazi  marittimi  internazionali  a
rischio di pirateria  nell'ambito  dei  quali  puo'  essere  previsto
l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP); 
  Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al
largo del Corno d'Africa rappresentano una  rilevante  minaccia  alla
liberta' di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte
in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il
quale transita una  parte  consistente  del  flusso  di  rifornimento
energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che  verso  sud
del medesimo stretto; 
  Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare MSC.1/Circ. 1337 in
data  4  agosto  2010  emanata   dell'Organizzazione   internazionale
marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed  robbery  against
ships in water off the  coast  of  Somalia»  e  relativa  alle  «Best
Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and  in
the Arabian Sea Area developed by the industry»; 
  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  circolare   MSC.1/Circ.
1405/rev.2, del  25  maggio  2012,  emanata  dall'IMO  ed  avente  ad
oggetto: «Revised interim guidance to shipowners, ship operators  and
shipmasters  on  the  use  of  privately  contracted  armed  security
personnel on board ships in the high risk area»; 
  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  circolare   MSC.1/Circ.
1406/rev. 2, del 25 maggio 2012 emanata dall'IMO avente  ad  oggetto:
«Revised interim recommendations for flag states regarding the use of
privately contracted armed security personnel on board ships  in  the
high risk area»; 
  Tenuto  conto  degli  aspetti  connessi  con  la  sicurezza   della
navigazione  (Safety)  ed  alla  sicurezza  marittima  (Security)  in
relazione alla  possibilita'  dell'imbarco  dei  Nuclei  militari  di
protezione  (NMP)  e  delle  Guardie  giurate,  a  bordo  delle  navi
mercantili  battenti  bandiera  italiana,  che  transitano  in  acque
internazionali, come individuate con il decreto 1° settembre 2011 del
Ministro della difesa; 
  Ritenuto necessario stabilire le  procedure  tecnico-amministrative
ricadenti nell'alveo di competenza del  Comando  generale  del  Corpo
delle  capitanerie  di  porto  -  6°  reparto   -   Sicurezza   della
navigazione, in relazione al possibile imbarco dei Nuclei militari di
protezione  (NMP)  e  delle  Guardie  giurate  a  bordo  delle   navi
mercantili nazionali, in  conformita'  alle  linee  guida  sviluppate
dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria  ed  internazionale
di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative,
ai soli fini della  sicurezza  della  navigazione  (safety)  e  della
sicurezza  marittima  (security),  relative  all'imbarco  dei  Nuclei
militari di protezione (NMP) ed all'impiego  delle  guardie  giurate,
come individuate dal Decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre
2012, a bordo delle unita'  di  bandiera  nazionale,  in  navigazione
negli spazi  marittimi  internazionali,  a  rischio  pirateria,  come
individuati dal decreto  del  Ministero  della  difesa,  in  data  1°
settembre 2011 e successivi emendamenti.