Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, salvo  diversamente  indicato,  le
denominazioni utilizzate hanno il seguente significato: 
  a) amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera - 6° reparto Sicurezza della navigazione; 
  b) autorita' marittime: gli uffici locali di cui  all'art.  16  del
codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera; 
  c)  convenzione  SOLAS   74:   convenzione   internazionale   sulla
salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra  il
1° novembre 1974, di  cui  alla  legge  23  maggio  1980,  n.  313  e
successive modificazioni; 
  d) company: l'armatore della nave o qualsiasi altra  organizzazione
o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo,  che
ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave
e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di  assolvere
a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal codice ISM; 
  e) armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita'
di gestione della nave; 
  f) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi
del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione,
ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  al  rilascio  dei
certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed
i relativi controlli; 
  g) organismo affidato: qualsiasi organismo  riconosciuto  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai  sensi
del decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  da  parte  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione  dei
controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio  dei  certificati
statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi
certificati; 
  h) ente tecnico: cosi' come definito dall'art. 3, comma 1,  lettera
f) della legge 5 giugno 1962, n. 616; 
  i) codice IMDG: codice marittimo internazionale  per  il  trasporto
delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con  risoluzione
A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni; 
  j) codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza
delle  navi   e   della   prevenzione   dell'inquinamento,   adottato
dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993
mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della
sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73)  del  5  dicembre
2000, nella sua versione aggiornata; 
  k) codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e
degli  impianti  portuali,  adottato  il  12  dicembre  2002  con  la
risoluzione n.  2  della  Conferenza  dei  governi  contraenti  della
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in
mare, cosi' come emendato e per quanto applicabile; 
  l) Nuclei militari di protezione (NMP): il  personale  militare  di
cui all'art. 5  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,  come
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; 
  m) Guardie giurate - Privately Contracted Armed Security  Personnel
(PCASP): il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e
138 del T.U.L.P.S.,  che  svolge  i  servizi  di  protezione  di  cui
all'art. 5, comma 4,  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; 
  n) istituto di vigilanza  privata  -  Privately  Maritime  Security
Company (PMSC): istituto di vigilanza privata di cui all'art.  3  del
decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, autorizzato ai
sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  o) SSP: come definito  dalla  regola  IX  parte  A  dell'ISPS  Code
(International Code for the security of ship and port facilities).