Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato: a) amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - 6° reparto Sicurezza della navigazione; b) autorita' marittime: gli uffici locali di cui all'art. 16 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; c) convenzione SOLAS 74: convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni; d) company: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal codice ISM; e) armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave; f) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli; g) organismo affidato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; h) ente tecnico: cosi' come definito dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616; i) codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni; j) codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata; k) codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei governi contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, cosi' come emendato e per quanto applicabile; l) Nuclei militari di protezione (NMP): il personale militare di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; m) Guardie giurate - Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP): il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; n) istituto di vigilanza privata - Privately Maritime Security Company (PMSC): istituto di vigilanza privata di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, autorizzato ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni; o) SSP: come definito dalla regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities).