Art. 3 Nucleo militare di protezione e Guardie giurate 1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione e le Guardie giurate che imbarcano a bordo delle unita' di cui all'art. 1 del presente decreto, assumono la qualita' di «personale diverso dall'equipaggio e dai passeggeri» («other persons»), come individuato nella regola 2 (e) (i) del capitolo I della Convenzione SOLAS 74. 2. A tale scopo il comandante della nave redige, prima dell'imbarco del predetto personale, un'apposita lista contenente le generalita' dei singoli componenti il Nucleo militare di protezione con la qualifica di Personale governativo militare (Government Military Personnel) ovvero con le generalita' delle guardie giurate con la qualifica di Personale di sicurezza privato di protezione (Privately Contracted Armed Security Personnel).