Art. 3 
 
 
           Nucleo militare di protezione e Guardie giurate 
 
  1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di
protezione e le Guardie giurate che imbarcano a bordo delle unita' di
cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  assumono  la  qualita'  di
«personale  diverso  dall'equipaggio  e   dai   passeggeri»   («other
persons»), come individuato nella regola 2 (e)  (i)  del  capitolo  I
della Convenzione SOLAS 74. 
  2. A tale scopo il comandante della nave redige, prima dell'imbarco
del predetto personale, un'apposita lista contenente  le  generalita'
dei singoli componenti  il  Nucleo  militare  di  protezione  con  la
qualifica di  Personale  governativo  militare  (Government  Military
Personnel) ovvero con le generalita' delle  guardie  giurate  con  la
qualifica di Personale di sicurezza privato di protezione  (Privately
Contracted Armed Security Personnel).