Art. 4 Locale deposito munizioni 1. Le unita' che richiedono l'imbarco del Nucleo militare di protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «esplosivi» di cui al codice IMDG. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni e' dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'organismo autorizzato della nave. Le unita' di cui all'art. 1, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'ente tecnico. L'idoneita' e conformita' del locale e' dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/enti preposti. 2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si rinvia altresi' a quanto previsto nel decreto interministeriale n. 266 del 28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e munizioni.