Art. 4 
 
 
                      Locale deposito munizioni 
 
  1. Le unita'  che  richiedono  l'imbarco  del  Nucleo  militare  di
protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per
il deposito e trasporto  di  munizioni  classificate  almeno  per  la
classe 1.4S «esplosivi» di cui al codice IMDG. 
  Il locale per il deposito e trasporto di  munizioni  e'  dichiarato
idoneo e conforme ai  regolamenti  dell'organismo  autorizzato  della
nave. 
  Le unita' di cui all'art. 1, certificate successivamente alla  data
del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto  dai  regolamenti
dell'ente tecnico. 
  L'idoneita' e  conformita'  del  locale  e'  dimostrata  attraverso
specifica attestazione da rilasciarsi  a  cura  degli  organismi/enti
preposti. 
  2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si  rinvia
altresi' a quanto previsto nel decreto interministeriale n.  266  del
28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto  e  deposito
delle armi e munizioni.