Art. 6 Misure di sicurezza marittima 1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo delle unita', del personale di cui all'art. 1, per cio' che attiene la sicurezza marittima, e' condotta attraverso l'uso di apposite procedure e misure aggiuntive da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. Le revisioni al SSP di cui al comma 1 sono presentate per l'approvazione del capo del Compartimento marittimo competente, ai sensi della normativa vigente in materia, alla prima favorevole occasione e comunque non oltre la data della prima visita periodica o di rinnovo dell'ISSC.