Art. 6 
 
 
                    Misure di sicurezza marittima 
 
  1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo  delle
unita', del personale di cui all'art. 1,  per  cio'  che  attiene  la
sicurezza  marittima,  e'  condotta  attraverso  l'uso  di   apposite
procedure e misure aggiuntive da inserirsi negli Ship  Security  Plan
(SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui  all'art.  1
del presente decreto. 
  2. Le revisioni al SSP di  cui  al  comma  1  sono  presentate  per
l'approvazione del capo del Compartimento  marittimo  competente,  ai
sensi della normativa  vigente  in  materia,  alla  prima  favorevole
occasione e comunque non oltre la data della prima visita periodica o
di rinnovo dell'ISSC.