Art. 3 
 
 
                            Indipendenza 
 
  1. L'organizzazione e il funzionamento del comitato etico ne devono
garantire l'indipendenza. 
  2. L'indipendenza del comitato etico deve essere garantita almeno: 
  a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del  comitato  etico
nei confronti della struttura ove esso opera; 
  b) dalla presenza di componenti esterni  alle  strutture  sanitarie
per le quali opera il comitato etico, in misura non inferiore  ad  un
terzo del totale; 
  c) dalla estraneita' e dalla mancanza di conflitti di interesse dei
votanti  rispetto  alla  sperimentazione  proposta;  a  tal  fine,  i
componenti  del  comitato  etico  devono  firmare   annualmente   una
dichiarazione in cui si  obbligano  a  non  pronunciarsi  per  quelle
sperimentazioni  per  le  quali  possa  sussistere  un  conflitto  di
interessi di tipo diretto o indiretto, tra cui: 
  il coinvolgimento nella progettazione,  nella  conduzione  o  nella
direzione della sperimentazione; 
  l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione,
a qualsiasi titolo, con lo sperimentatore o con l'azienda che conduce
lo studio sperimentale o produce  o  commercializza  il  farmaco,  il
dispositivo  medico  o  il  prodotto   alimentare   coinvolto   nella
sperimentazione; 
  d) dalla mancanza di cointeressenze di  tipo  economico-finanziario
tra i membri del Comitato e le aziende del settore interessato. 
  e) dalle ulteriori norme di garanzia  e  incompatibilita'  previste
dal regolamento del comitato etico.