Art. 4 Organizzazione 1. Il comitato etico deve adottare, conformemente alle normative vigenti indicate in premessa e alle disposizioni del presente decreto, un regolamento che dettagli compiti, modalita' di funzionamento e regole di comportamento dei loro componenti. 2. Conformemente alle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il comitato etico e' dotato di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata in possesso di risorse umane, tecniche e amministrative, adeguate al numero di studi gestiti, nonche' delle infrastrutture necessarie ad assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali. 3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di assenza. I membri dei comitati etici non possono delegare le proprie funzioni. 4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalita' di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per la validita' della seduta, che comunque deve essere superiore alla meta' dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 5. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili la propria composizione, il proprio regolamento, i tempi previsti per la valutazione delle sperimentazioni proposte, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, gli oneri previsti a carico dei promotori della sperimentazione per la valutazione della stessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e di tutela brevettuale. 6. La documentazione relativa all'attivita' del comitato etico e' archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle norme in vigore, anche ai fini delle attivita' di vigilanza del Ministero della salute e degli organi preposti.