Art. 4 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il comitato etico deve adottare,  conformemente  alle  normative
vigenti  indicate  in  premessa  e  alle  disposizioni  del  presente
decreto,  un  regolamento  che   dettagli   compiti,   modalita'   di
funzionamento e regole di comportamento dei loro componenti. 
  2. Conformemente alle disposizioni delle regioni e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano, il  comitato  etico  e'  dotato  di  un
ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata in possesso  di
risorse umane, tecniche e amministrative, adeguate al numero di studi
gestiti, nonche' delle infrastrutture  necessarie  ad  assicurare  il
collegamento alle banche dati nazionali e internazionali. 
  3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed  un
componente che lo sostituisce  in  caso  di  assenza.  I  membri  dei
comitati etici non possono delegare le proprie funzioni. 
  4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili  le  modalita'
di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario
per la validita' della seduta, che  comunque  deve  essere  superiore
alla  meta'  dei  componenti;  le  decisioni   sono   assunte   dalla
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 
  5. Il comitato etico rende  pubblicamente  disponibili  la  propria
composizione,  il  proprio  regolamento,  i  tempi  previsti  per  la
valutazione delle sperimentazioni proposte, nel  rispetto  dei  tempi
massimi previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,  gli
oneri previsti a carico dei promotori della  sperimentazione  per  la
valutazione della stessa e gli esiti delle riunioni,  fermo  restando
il rispetto delle norme vigenti  in  materia  di  riservatezza  e  di
tutela brevettuale. 
  6. La documentazione relativa all'attivita' del comitato  etico  e'
archiviata a cura dell'ufficio di  segreteria  tecnico-scientifica  e
resa disponibile per il periodo previsto dalle norme in vigore, anche
ai fini delle attivita' di vigilanza del  Ministero  della  salute  e
degli organi preposti.