IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 507 della Commissione  del  15  giugno
2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione
della  indicazione  geografica  protetta  «Abbacchio  Romano»  e   il
successivo regolamento (UE) n. 1174 del 5 dicembre 2012 con il  quale
e' stata approvata la modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 8 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, con il  quale  la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma  e'
stata designata quale autorita' pubblica ad  effettuare  i  controlli
per la denominazione protetta «Abbacchio Romano»; 
  Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha
confermato  la  Camera  di  Commercio  di  Roma  quale  struttura  di
controllo e di certificazione della indicazione  geografica  protetta
«Abbacchio Romano» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del  predetto
reg. (UE) n. 1151/2012; 
  Visto il decreto 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 20 luglio 2012, con il  quale  la  designazione  triennale
rilasciata alla Camera di Commercio di Roma ad effettuare i controlli
per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», e' stata  prorogata
fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  della   designazione
all'Ente Camerale; 
  Considerato che la Camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Roma ha predisposto  il  piano  di  controllo  per  la
denominazione «Abbacchio Romano» conformemente allo  schema  tipo  di
controllo; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n.  218,  e'  designata  quale
autorita' pubblica ad espletare le funzioni  di  controllo,  previste
dagli articoli 36 e 37 del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  per  la
denominazione  protetta  «Abbacchio  Romano»,  registrata  in  ambito
Unione europea con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009.