IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» e il successivo regolamento (UE) n. 1174 del 5 dicembre 2012 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Abbacchio Romano»; Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha confermato la Camera di Commercio di Roma quale struttura di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto reg. (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012, con il quale la designazione triennale rilasciata alla Camera di Commercio di Roma ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Camerale; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Abbacchio Romano» conformemente allo schema tipo di controllo; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione; Decreta: Art. 1 La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009.