Art. 3 
 
  1. La Camera di Commercio di Roma non puo' modificare le  modalita'
di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo per la denominazione  protetta  «Abbacchio  Romano»,  cosi'
come  depositati  presso  il  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di   detta
autorita'. 
  2. La Camera di Commercio  comunica  e  sottopone  all'approvazione
ministeriale  ogni  variazione  concernente  il  personale  ispettivo
indicato  nella  documentazione  presentata,  la   composizione   del
Comitato  di  certificazione  o   della   struttura   equivalente   e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano  oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento   del
provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.