Art. 4 
 
  1. La  designazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza  del  terzo  anno  di  designazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Roma o  proporre
un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli  iscritti  nell'elenco  di
cui all'art. 14, comma 7, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,
ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione  ai
sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 
  3. Nell'ambito del periodo  di  validita'  della  designazione,  la
Camera di Commercio di  Roma  e'  tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.