Art. 5 
 
  1. La Camera di Commercio di  Roma  comunica  con  immediatezza,  e
comunque con termine non superiore a  trenta  giorni  lavorativi,  le
attestazioni  di   conformita'   all'utilizzo   della   denominazione
«Abbacchio Romano» anche mediante immissione nel sistema  informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  delle
quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2. La Camera di Commercio di Roma immette nel  sistema  informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  tutti
gli  elementi  conoscitivi  di  carattere   tecnico   e   documentale
dell'attivita' certificativa. 
  3. La Camera di Commercio di Roma trasmettera' i dati  relativi  al
rilascio  delle  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione «Abbacchio Romano» a richiesta del Consorzio di  tutela
riconosciuto,  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.  526/99  e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.