IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante:
«Riordinamento del Ministero della  Sanita',  a  norma  dell'art.  1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre  1992,  n.  421»,  ed  in
particolare l'art. 8; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 8; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione  del
Ministero della Salute  ed  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  novembre  2011
di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute; 
  Visto l'art. 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003,  n.  65,  e  successive
modifiche,  recante:  «Attuazione  delle   direttive   1999/45/CE   e
2001/60/CE,  relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura   dei   preparati    pericolosi»    e    successive
modificazioni; 
  Vista l'Ordinanza  del  28  settembre  2012,  recante  «Divieto  di
vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche  con  presenza
di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2012, n.
248; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ed in  particolare
l'art. 7, commi 1 e 3, che, modificando i commi 1 e  2  dell'art.  25
del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, ha introdotto il divieto
di vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni 18,  entrato  in
vigore dal 1° gennaio 2013; 
  Visto il parere del Consiglio  Superiore  di  Sanita',  reso  nella
seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e' rappresentato che allo stato
mancano le conoscenze relative agli effetti sulla  salute  umana  dei
componenti organici e dei prodotti per la  vaporizzazione  utilizzati
nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al  fumo  di
sigaretta; 
  Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita'
ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino  l'effettiva
efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione
dell'abitudine al fumo, nonche' evidenze scientifiche che  escludano,
a causa del loro  utilizzo,  l'insorgere  di  possibili  effetti  che
inducano il mantenimento della dipendenza da  nicotina  o  promuovano
l'avvio e la transizione al fumo di sigarette; 
  Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita'
ha raccomandato «in attesa di disporre di  evidenze  sulle  tematiche
sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste  per  il
controllo del fumo  di  tabacco,  in  particolare  di  quelle  per  i
soggetti minori di anni 16»; 
  Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' del 20  dicembre
2012, nel quale  e'  rappresentato  che  «le  sigarette  elettroniche
utilizzate  con  ricariche   contenenti   nicotina......   presentano
potenziali livelli di assunzione di  nicotina  per  i  quali  non  e'
possibile escludere il rischio  di  effetti  dannosi  per  la  salute
umana, in particolare per i consumatori in giovane eta'»; 
  Vista la nota della Direzione generale  della  prevenzione  dell'11
gennaio 2013 con la quale e' stato sottoposto all'esame del Consiglio
Superiore di Sanita' il predetto studio  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita', anche al fine di valutare se le sigarette elettroniche e  le
ricariche contenenti nicotina o altre sostanze possano ricadere nella
definizione  di  medicinale  per  funzione,   pur   in   assenza   di
un'esplicita  destinazione  d'uso  in  tal   senso   da   parte   del
responsabile dell'immissione in commercio; 
  Vista la nota del Consiglio Superiore di Sanita' del 22 marzo 2013,
nella quale si rappresenta che, nell'ultima  riunione  della  Sezione
III del 19 marzo 2013, e' emerso un unanime  orientamento  favorevole
alla proroga della predetta  ordinanza  del  28  settembre  2012,  in
attesa che si concluda l'approfondimento istruttorio in relazione  ai
diversi profili posti; 
  Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale
fattispecie, venduti  come  sigarette  elettroniche  o  inalatori  di
nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali; 
  Considerato che non si puo' escludere l'esistenza di un rischio che
i  sopraindicati  sistemi  elettronici  inducano  la  dipendenza   da
nicotina  nei  soggetti  minori  ai  quali   questi   articoli   sono
liberamente venduti,  promuovendo  contemporaneamente  il  successivo
avvio e transizione al fumo di sigaretta; 
  Ritenuto  che,  in  attesa  di  poter  disporre  delle   risultanze
definitive degli ulteriori approfondimenti  scientifici  affidati  al
Consiglio Superiore di Sanita'  e  di  poter  emanare  i  conseguenti
provvedimenti, ricorrono i presupposti per  adottare  urgenti  misure
cautelative a tutela della salute dei minori,  vietando  sino  al  31
ottobre 2013 la vendita ai minori di anni  diciotto  delle  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' vietata la vendita ai minori di anni  diciotto  di  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina. 
  2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli  organi  di  polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta  osservanza  del
presente provvedimento,  con  applicazione  delle  sanzioni  indicate
all'art. 25 del  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,  come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.