Art. 2 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'articolo 3, primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2012 come determinate dall'articolo 1
sono incrementate, a titolo  di  acconto  sull'adeguamento  triennale
successivo, dell'1,62 per cento per ciascuno degli anni 2013  e  2014
con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014.