Art. 2 1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'articolo 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 come determinate dall'articolo 1 sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, dell'1,62 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014.