IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Misure  urgenti  per
la crescita del Paese - convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2012, n. 134, di seguito decreto-legge 83 del 2012; 
  Visto l'art. 27 del decreto legge 83 del 2012 che reca il  riordino
della disciplina  in  materia  di  riconversione  e  riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure  di
sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica,
in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
  Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 2,  comma  2,  che  ha
attribuito   al   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato le  funzioni  del  soppresso  CIPI  in  ordine  alla
determinazione dei criteri e delle modalita' di  utilizzo  del  Fondo
speciale  per  la  reindustrializzazione  di  cui  all'art.   8   del
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge  15  maggio
1989, n. 181; 
  Visto in particolare il comma 8, dell'art. 27, del decreto-legge 83
del 2012, che stabilisce che il Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di
natura non regolamentare, disciplina le modalita'  di  individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i  criteri
per la definizione e l'attuazione dei  Progetti  di  riconversione  e
riqualificazione industriale ed  impartisce  le  opportune  direttive
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa,  prevedendo  la  priorita'  di  accesso   agli
interventi di propria competenza; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 27, comma 6,  del  decreto-legge
83 del 2012, per la definizione e l'attuazione degli  interventi  del
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale il Ministero
dello  sviluppo  economico  si  avvale  dell'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  le
cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con  il
Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 6 luglio  2010  (N  117/2010),
pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800  del  6  agosto  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  agli
aiuti di Stato per gli investimenti a  finalita'  regionale  ed  agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; 
  Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede l'istituzione di  un'apposita  struttura,  con  forme  di
cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo  economico
ed il  Ministero  del  lavoro  al  fine  di  contrastare  il  declino
dell'apparato   produttivo,    anche    mediante    salvaguardia    e
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese  di
rilevanti dimensioni di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  che  versino  in  crisi
economico-finanziaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  del
18  dicembre  2007,   recante   disposizioni   sulla   articolazione,
composizione  ed  organizzazione  della  Struttura   per   le   crisi
d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nonche' la nota della Segreteria della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 24 gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle situazioni di crisi  industriale  complessa  con
  impatto significativo sulla politica industriale nazionale. 
  1. Ai fini del presente decreto,  le  crisi  industriali  complesse
sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a  recessione
economica e perdita occupazionale di  rilevanza  nazionale  derivante
da: 
    una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione  con
effetti sull'indotto; 
    una grave crisi di uno specifico settore industriale con  elevata
specializzazione nel territorio. 
  Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 
  2. Per l'adozione dei Progetti di riconversione e  riqualificazione
industriale,  la  crisi   industriale   complessa   ha   un   impatto
significativo sulla politica industriale nazionale  nelle  situazioni
in cui: 
    a) settori industriali con eccesso di capacita' produttiva o  con
squilibrio strutturale dei costi  di  produzione  necessitano  di  un
processo di riconversione in linea con  gli  indirizzi  comunitari  e
nazionali in materia di politica industriale; 
    b)  settori   industriali   necessitano   di   un   processo   di
riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra
attivita' industriale e tutela della salute e dell'ambiente. 
  3. La regione o  le  regioni  interessate,  mediante  deliberazione
della  Giunta  regionale,  presentano  al  Ministero  dello  sviluppo
economico una  istanza  di  riconoscimento  di  situazione  di  crisi
industriale complessa che contiene: 
    a)  la  descrizione  dei  fattori  di  complessita'  della  crisi
industriale in termini di significativita' sulla politica industriale
nazionale; 
    b) la descrizione della crisi con le caratteristiche  di  cui  al
comma 1, di una o piu' imprese  di  grande  o  media  dimensione  con
effetti sull'indotto, ovvero  della  grave  crisi  di  uno  specifico
settore industriale con elevata specializzazione nel territorio; 
    c) l'individuazione e la descrizione  dei  territori  interessati
dalla crisi industriale con riferimento ai parametri  statistici  del
sistema locale di lavoro o dei sistemi locali di lavoro  interessati,
in rapporto con quelli della regione e  delle  aree  di  ripartizione
territoriale omogenee; 
    d) l'analisi della  dinamica  e  dell'incidenza  del  settore  di
specializzazione produttiva del sistema locale di lavoro sul  settore
industriale di riferimento; 
    e) l'analisi  dell'incidenza  economica  del  sistema  locale  di
lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale; 
    f)  la  proposta  di  massima  dei  contenuti  del  Progetto   di
riconversione e riqualificazione industriale,  di  seguito  PRRI,  in
ordine: 
      alla riqualificazione produttiva del comparto interessato dalla
crisi ovvero alla sua  riconversione  in  attivita'  alternative  nel
rispetto degli indirizzi di politica industriale nazionale; 
      alla  strumentazione  regionale  attivabile,  con   particolare
riferimento agli  interventi  di  natura  non  rotativa  cofinanziati
dall'Unione  Europea  o  con  risorse  proprie,  e  della   eventuale
partecipazione delle societa' regionali; 
    g) le misure di politica attiva del lavoro. 
  4. Con la medesima deliberazione di Giunta regionale e' individuato
il referente della Regione per la definizione ed attuazione del PRRI. 
  5. L'istruttoria viene  svolta  dalla  Direzione  generale  per  la
politica industriale e la competitivita', di seguito  DGPIC,  sentita
la Struttura per le crisi d'impresa prevista dall'art. 1, comma  852,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla ricezione dell'istanza. 
  6. A seguito di istruttoria  positiva,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, viene  riconosciuta  la  crisi  industriale
complessa ed e' costituito il Gruppo di  coordinamento  e  controllo,
composto dai rappresentanti della DGPIC, della Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, delle Regioni,  dal
Ministero  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali,   e   delle
Amministrazioni interessate,  con  il  compito  di  coadiuvare  nella
definizione e realizzazione del PRRI. Ai  componenti  del  Gruppo  di
coordinamento  e  controllo  non  spetta  alcun   compenso   comunque
denominato ed al  relativo  funzionamento  si  provvede  con  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.