Art. 2 Criteri per la definizione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale 1. Con il decreto di cui all'art. 1, comma 6, definiti gli obiettivi strategici dell'intervento in coerenza con le proposte della Regione, viene affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di PRRI da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, al Gruppo di coordinamento. 2. Per la risoluzione di casi specifici, il Ministro puo' nominare, a titolo onorifico, senza alcun onere per la finanza pubblica, sentite le Regioni, uno sponsor di progetto, scelto, in relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire. Lo sponsor di progetto collabora con Invitalia alla individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel PRRI ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilita' attuative. 3. La proposta di PRRI indica: i fabbisogni di riqualificazione del comparto o dei comparti interessati dalla crisi; i settori produttivi verso i quali indirizzare la riconversione dell'area di crisi; le azioni da intraprendere per la riqualificazione ovvero riconversione dell'area di crisi, per la promozione di nuovi investimenti, per il sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, per la riqualificazione del personale, per l'allocazione degli addetti in esubero, per la realizzazione delle opere infrastrutturali; la strumentazione e le risorse finanziarie regionali e nazionali attivabili; le eventuali proposte normative ed amministrative strettamente funzionali alle azioni proposte; i soggetti da coinvolgere nell'Accordo di Programma ivi compresa l'eventuale partecipazione delle societa' regionali; le modalita' attuative del PRRI. 4. Il Gruppo di coordinamento e controllo, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PRRI, previa eventuale richiesta di integrazioni o modifiche, autorizza Invitalia ad avviare la seconda fase di definizione del progetto. 5. Nel termine massimo di cinque mesi dalla data di autorizzazione di cui al comma precedente, prorogabile di un altro mese, e' avviata da Invitalia la seconda fase di definizione del PRRI con la promozione e l'individuazione delle proposte di investimento. Le proposte di investimento vengono individuate anche attraverso una procedura di evidenza pubblica. Ciascuna proposta di investimento deve essere vincolante e condizionata esclusivamente alla realizzazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, deve fornire l'indicazione dei tempi e dei costi di realizzazione, dei benefici attesi e delle ipotesi di copertura finanziaria. 6. Entro trenta giorni dalla conclusione del termine di cui al comma precedente, Invitalia trasmette il PRRI al Gruppo di coordinamento e controllo per l'espressione del proprio parere. 7. Trascorso il termine di nove mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, salvo le proroghe previste dai commi 1 e 5, senza che sia intervenuta la definizione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il decreto stesso decade.