Art. 2 
 
 
      Criteri per la definizione dei Progetti di riconversione 
                   e riqualificazione industriale 
 
  1. Con il  decreto  di  cui  all'art.  1,  comma  6,  definiti  gli
obiettivi strategici dell'intervento  in  coerenza  con  le  proposte
della Regione, viene affidato all'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  di  seguito
Invitalia,  l'incarico  di  elaborare  una  proposta   di   PRRI   da
presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di  adozione  del
decreto, eventualmente prorogabile di un altro  mese,  al  Gruppo  di
coordinamento. 
  2. Per la risoluzione di casi specifici, il Ministro puo' nominare,
a titolo onorifico,  senza  alcun  onere  per  la  finanza  pubblica,
sentite le Regioni, uno sponsor di  progetto,  scelto,  in  relazione
alla  complessita'  dei  compiti,  tra  i  soggetti  in  possesso  di
comprovati  requisiti  di  capacita'  ed  esperienza  rispetto   agli
obiettivi  da  perseguire.  Lo  sponsor  di  progetto  collabora  con
Invitalia  alla  individuazione  degli  enti  e  delle   imprese   da
coinvolgere nel PRRI ed alla  individuazione  delle  azioni  e  delle
relative responsabilita' attuative. 
  3. La proposta di PRRI indica: 
    i fabbisogni di riqualificazione  del  comparto  o  dei  comparti
interessati dalla crisi; 
    i settori produttivi verso i quali indirizzare  la  riconversione
dell'area di crisi; 
    le  azioni  da  intraprendere  per  la  riqualificazione   ovvero
riconversione  dell'area  di  crisi,  per  la  promozione  di   nuovi
investimenti, per il  sostegno  della  ricerca  industriale  e  dello
sviluppo sperimentale, per la  riqualificazione  del  personale,  per
l'allocazione degli addetti in esubero, per  la  realizzazione  delle
opere infrastrutturali; 
    la strumentazione e le risorse finanziarie regionali e  nazionali
attivabili; 
    le eventuali proposte normative  ed  amministrative  strettamente
funzionali alle azioni proposte; 
    i soggetti da coinvolgere nell'Accordo di Programma ivi  compresa
l'eventuale partecipazione delle societa' regionali; 
    le modalita' attuative del PRRI. 
  4. Il Gruppo di coordinamento e controllo, entro trenta giorni  dal
ricevimento della proposta di PRRI,  previa  eventuale  richiesta  di
integrazioni o modifiche, autorizza Invitalia ad avviare  la  seconda
fase di definizione del progetto. 
  5. Nel termine massimo di cinque mesi dalla data di  autorizzazione
di cui al comma precedente, prorogabile di un altro mese, e'  avviata
da  Invitalia  la  seconda  fase  di  definizione  del  PRRI  con  la
promozione e l'individuazione  delle  proposte  di  investimento.  Le
proposte di investimento vengono  individuate  anche  attraverso  una
procedura di evidenza pubblica.  Ciascuna  proposta  di  investimento
deve   essere   vincolante   e   condizionata   esclusivamente   alla
realizzazione  del  Progetto  di  riconversione  e   riqualificazione
industriale, deve fornire l'indicazione dei  tempi  e  dei  costi  di
realizzazione, dei benefici  attesi  e  delle  ipotesi  di  copertura
finanziaria. 
  6. Entro trenta giorni dalla conclusione  del  termine  di  cui  al
comma  precedente,  Invitalia  trasmette  il  PRRI   al   Gruppo   di
coordinamento e controllo per l'espressione del proprio parere. 
  7. Trascorso il termine di nove mesi dalla  data  di  adozione  del
decreto di cui al comma 1, salvo le proroghe previste dai commi  1  e
5,  senza  che  sia  intervenuta  la  definizione  del  Progetto   di
riconversione  e  riqualificazione  industriale,  il  decreto  stesso
decade.