Art. 3 
 
Direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti
  S.p.A. e lo sviluppo di impresa per l'attuazione  del  Progetto  di
  riconversione e  riqualificazione  industriale  e  l'individuazione
  delle priorita' di accesso. 
  1. Il Gruppo di coordinamento, in  relazione  alle  caratteristiche
del Progetto di riconversione e riqualificazione  industriale,  e  le
Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico  competenti
per materia, individuano, prevedendone la priorita' di  accesso,  gli
strumenti  agevolativi   idonei   all'attuazione   degli   interventi
contenuti nel Progetto di riconversione riqualificazione per le  aree
di crisi industriale complessa. 
  2. Nei casi di chiusura di una o piu' imprese  di  media  e  grande
dimensione, l'ammontare del finanziamento  agevolato  previsto  dalla
legge 181 del 1989 e'  determinato  in  modo  tale  che  l'intervento
complessivo a carico delle risorse dello Stato non sia  superiore  al
75% dell'investimento ammissibile. 
  3. La deroga di cui al punto precedente  e'  concessa  qualora  sia
prevista la  rioccupazione  di  figure  professionali,  nella  misura
minima della nuova forza lavoro, di volta in volta determinata, utili
alla attuazione  del  progetto  di  investimento.  La  procedura  per
garantire il rispetto della presente condizione  viene  definita  dal
Ministero dello sviluppo economico in collaborazione il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  sentite  le   Organizzazioni
sindacali. 
  4.  La  parte  di  attivita'  del  PRRI  svolta  da  Invitalia   in
applicazione  degli  interventi  agevolativi  da  essa   gestiti   e'
remunerata con le modalita' e le risorse  previste  dagli  interventi
stessi.  Con  apposita  convenzione   quadro   e'   disciplinata   la
remunerazione della diversa attivita' indicata nel presente decreto.