Art. 4 Attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale 1. Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma, di cui all'art. 27, comma 3, del decreto legge 83 del 2012, si producono i seguenti effetti: viene adottato il PRRI; sono disciplinati gli interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione del PRRI e del rispetto delle condizioni fissate; viene incaricata Invitalia della attuazione del PRRI; viene individuata l'area in cui si applica il Piano di promozione industriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; viene individuato e conferito ai soggetti delegati, mediante approvazione da parte dei competenti organi di governo delle istituzioni e degli enti firmatari, il potere di manifestare la volonta' nelle Conferenze di servizi istruttorie e decisorie dei provvedimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del progetto. 2. L'accordo di programma determina la durata del PRRI che, in ogni caso, non puo' essere superiore a tre anni, salvo proroga espressamente concessa sulla base di motivate ragioni oggettive.