Art. 5 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  In  via  transitoria,  il  Piano  di   promozione   industriale
disciplinato dagli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989,  n.
181, come integrato dall'art. 145, comma 52, della legge 23  dicembre
2000, n. 388, all'art. 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n.
311 ed all'art. 1, comma 30, legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  si
applica nelle  aree  di  crisi  industriale  individuate  secondo  le
modalita' stabilite dalle disposizioni citate. 
  2. Sulle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai  sensi
dell'art. 2 della legge n. 99 del 2009, puo' essere presentata  dalla
Regione interessata  l'istanza  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
presente decreto, limitatamente a quanto indicato nella  lettera  f),
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
nonche' nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. 
    Roma, 31 gennaio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 285