Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Il  piano  si  fonda  sui  tre  livelli  di  crisi,  denominati
preallarme, allarme ed emergenza, stabiliti dal regolamento  (UE)  n.
994/2010 e definiti al punto 2 del  piano  stesso,  ed  e'  attivato,
secondo  i  termini  e   le   condizioni   nello   stesso   indicati,
ogniqualvolta  il  controllo  ed  il  confronto  sistematico  tra  le
previsioni relative alla disponibilita', inclusa quella in erogazione
dal  sistema  nazionale  degli  stoccaggi,  e  quelle   relative   al
fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'Impresa  maggiore  di
trasporto attraverso operazioni di  monitoraggio  del  bilancio  gas,
evidenzino una situazione di criticita'. 
  2.  Nell'applicazione  del  piano  l'autorita'  competente  ed   il
comitato si avvalgono dell'impresa maggiore di trasporto,  in  quanto
soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del  sistema
di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far
fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno  di
gas. 
  3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nel
piano valgono gli obblighi informativi stabiliti  al  punto  4.1  del
piano con riferimento a  ciascun  operatore  ed  a  ciascun  soggetto
operante nel sistema nazionale del gas. Tutte le informazioni debbono
essere mantenute costantemente  aggiornate  da  ciascun  operatore  o
soggetto operante per quanto di rispettiva competenza. 
  4.  La  gestione  dei  livelli  di  crisi  avviene  secondo  quanto
specificato al punto 4.2 del piano e, in caso di attivazione di uno o
piu'  di  tali  livelli,  l'Autorita'  competente  esercita,  con  il
supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni
poste in essere dagli operatori, anche ai fini  del  monitoraggio  di
eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.