Art. 2 Disposizioni generali 1. Il piano si fonda sui tre livelli di crisi, denominati preallarme, allarme ed emergenza, stabiliti dal regolamento (UE) n. 994/2010 e definiti al punto 2 del piano stesso, ed e' attivato, secondo i termini e le condizioni nello stesso indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilita', inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi, e quelle relative al fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'Impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas, evidenzino una situazione di criticita'. 2. Nell'applicazione del piano l'autorita' competente ed il comitato si avvalgono dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas. 3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nel piano valgono gli obblighi informativi stabiliti al punto 4.1 del piano con riferimento a ciascun operatore ed a ciascun soggetto operante nel sistema nazionale del gas. Tutte le informazioni debbono essere mantenute costantemente aggiornate da ciascun operatore o soggetto operante per quanto di rispettiva competenza. 4. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 4.2 del piano e, in caso di attivazione di uno o piu' di tali livelli, l'Autorita' competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.