Art. 3 
 
                       Ruoli e responsabilita' 
 
  1. I soggetti individuati nel piano hanno l'obbligo di contribuire,
ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti
nel piano stesso, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per
quanto di propria competenza, dell'attuazione del piano e  di  quanto
stabilito  nel  decreto  ministeriale  26  settembre   2001,   e   in
particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente
operativi loro assegnati dal piano stesso. 
  2. Ai fini del buon esito di quanto  applicato  in  esecuzione  del
piano sono stabiliti ruoli e responsabilita' di ciascun  soggetto  di
seguito menzionato: 
    a) Autorita' competente: 
      dichiara e comunica l'attivazione dei  livelli  di  preallarme,
allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il comitato e
decide,  su  proposta  dell'impresa  maggiore  di  trasporto  o   del
comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere; 
      comunica alla commissione, nonche'  alle  autorita'  competenti
degli Stati  membri  interessati  e  degli  altri  Stati  confinanti,
l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere  gli
eventuali  meccanismi  di  cooperazione  previsti   o   predisponendo
l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti
nei piani comuni di azione preventivi  a  livello  regionale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del regolamento; 
      assicura i necessari collegamenti con la  Commissione  europea,
con il Gas Coordination Group istituito presso la Commissione europea
e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte  per  la  gestione
del piano di emergenza; 
      si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per: 
        i.  comunicare  agli  utenti   del   sistema   di   trasporto
l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza; 
        ii. monitorare e coordinare le azioni previste dal  piano  di
emergenza; 
    b) Impresa maggiore di trasporlo: 
      pubblica studi previsionali a livello  stagionale  (inverno  ed
estate) circa lo stato di equilibrio del  sistema  e  ne  prevede  il
periodico aggiornamento sulla base di dati a consuntivo; 
      monitora quotidianamente lo stato del  sistema  gas,  anche  in
collaborazione  con  gli  operatori   di   trasporto   internazionali
interconnessi, e pubblica in modo chiaro  e  tempestivo  sul  proprio
sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come definito  al
punto 4 del piano; 
      opera in conformita'  di  quanto  stabilito  dall'Autorita'  di
regolazione in merito ai  criteri  di  funzionamento  del  regime  di
bilanciamento; 
      segnala all'Autorita'  competente  il  possibile  peggioramento
dello stato del  sistema  e  propone  l'attivazione  dei  livelli  di
preallarme, allarme ed emergenza; 
    c) Imprese di trasporlo: 
      le imprese di trasporto interconnesse operanti  sul  territorio
nazionale collaborano per 
      garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al
buon fine di ogni fase di crisi; 
    d)  Terna,  imprese  di  stoccaggio,  di  rigassificazione  e  di
distribuzione: 
      contribuiscono,  ognuna   per   le   proprie   competenze,   al
reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio
del sistema; 
      collaborano per garantire condizioni di  interoperabilita'  che
contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza; 
      attuano quanto previsto in conformita' al piano; 
      Terna  assume  il  ruolo   di   riferimento   e   coordinamento
dell'intero settore  elettrico  nazionale,  ai  fini  della  gestione
operativa del Piano. Per lo  svolgimento  di  tale  ruolo,  Terna  si
coordina strettamente con i produttori di  energia  elettrica  e  con
l'Impresa maggiore di trasporto; 
      le  imprese  di  stoccaggio  hanno  l'obbligo   di   assicurare
l'erogazione di  volumi  e  di  punte,  sostenibile  dal  sistema  di
stoccaggio in funzione dello svolgersi del  piano.  A  tale  fine  le
imprese di stoccaggio: 
        i. durante il periodo della ricostituzione estiva, e  durante
gli eventuali periodi di iniezione durante  la  fase  di  erogazione,
mantengono  informata  settimanalmente   l'Autorita'   competente   e
l'impresa  maggiore  di  trasporto  sull'andamento  della  stessa   e
comunicano all'Autorita' competente eventuali anomalie  significative
riscontrate; 
        ii.  valutano,  attraverso  il   coordinamento   dell'Impresa
maggiore di stoccaggio, gli scenari di simulazione dello svaso  e  di
copertura della punta giornaliera sulla base  dei  dati,  predisposti
dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto  della  copertura
della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'Impresa
maggiore di trasporto; 
        iii. nel periodo dal  1°  novembre  al  31  marzo  comunicano
giornalmente  all'impresa  maggiore  di  trasporto  il   livello   di
riempimento   degli   stoccaggi,   congiuntamente   al    grado    di
producibilita'  in  termini  di  punta  e  di  volume,  compreso   il
contributo dello stoccaggio strategico; 
        iv. a seguito dell'attivazione di ciascun  livello  di  crisi
collaborano con l'impresa maggiore di trasporto  per  assicurare  che
vengano raggiunti i livelli sostenibili di erogazione dal  sistema  e
dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e
le altre imprese  di  trasporto  l'assetto  di  rete  ottimale  e  la
distribuzione di producibilita' ottimale fra i singoli campi; 
        v.  a  seguito  dell'attivazione  del  livello  di  emergenza
forniscono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative
alla producibilita' degli stoccaggi con dettaglio per  singolo  campo
ed evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato  e  per
ogni utente, il margine di  raggiungimento  del  limite  di  utilizzo
dello stoccaggio strategico, comunicandolo all'Autorita' competente; 
    e) Utenti del sistema di trasporto: 
      operano,   nell'ambito   delle   disposizioni   di   legge    e
regolamentari  previste,  per  garantire  -   nelle   situazioni   di
preallarme, allarme ed emergenza - ogni possibile  informazione  atta
ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire  la
sicurezza del sistema; 
      attuano, direttamente o indirettamente, le  misure  di  mercato
disponibili in termini di aumento dell'offerta  e/o  riduzione  della
domanda; 
      utilizzano in caso di  emergenza,  le  capacita'  ai  punti  di
entrata della rete di trasporto, loro  conferite  in  funzione  della
capacita' giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas.
Attuano le misure previste di emergenza in conformita' al piano; 
    f) Imprese di vendita: 
      assicurano le forniture di gas ai loro clienti civili,  nonche'
ai loro clienti non civili con consumi non superiori a  50.000  metri
cubi/anno, comprensive del servizio di modulazione  stagionale  e  di
punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti  stessi,
anche  attraverso  l'utilizzo   dello   stoccaggio   di   modulazione
disponibile  per  tale  finalita',  nonche'  assicurano  ai   clienti
vulnerabili l'approvvigionamento di gas nei casi di cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a) b) e c) del regolamento. 
    g) Clienti, finali industriali: 
      assicurano  gli  impegni  di  riduzione  dei   propri   consumi
stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di  contenimento  dei
consumi; 
    h) Produttori di energia elettrica: 
      forniscono, anche sulla  base  delle  disposizioni  del  piano,
tutte  le  informazioni  utili  a  Terna  ai  fini   della   corretta
valutazione della domanda di gas per generazione elettrica; 
      garantiscono  la  massima  disponibilita'  degli  impianti   di
produzione di energia elettrica alimentabili ad olio  combustibile  e
altri combustibili diversi dal  gas  in  linea  con  le  disposizioni
emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale
ambito sono obbligati a: 
        i. mantenere in efficienza gli impianti in  previsione  della
loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito; 
        ii. disporre e  mantenere  adeguate  scorte  di  combustibili
sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare  evidenza
di tali scorte a Terna in ogni momento; 
        iii.  attenersi  alle   indicazioni   di   Terna   circa   la
massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas,  in
caso di raggiungimento del livello di  emergenza,  in  linea  con  le
disposizioni emesse  in  applicazione  dell'art.  38-bis  del  citato
decreto legislativo. 
  3. Le comunicazioni tra l'Autorita' competente, nella  persona  del
direttore    della    direzione    generale    per    la    sicurezza
dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture   energetiche   del
Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico,  e
l'impresa maggiore di trasporto  relative  all'attuazione  del  piano
sono anticipate per via telefonica, confermate immediatamente a mezzo
e-mail e duplicate a mezzo fax  ed  e-mail  al  relativo  ufficio  di
segreteria.  L'Autorita'  competente  provvede   alla   comunicazione
all'esterno delle informazioni relative  all'applicazione  del  piano
per il corretto funzionamento del sistema. 
  4. Nel periodo successivo alla chiusura  dell'emergenza,  entro  il
termine indicato al punto 4.2.4 del piano, ciascun soggetto coinvolto
elabora  un  rapporto  riepilogativo  delle  azioni  svolte  e  delle
eventuali difficolta' incontrate e lo invia all'Autorita' competente,
che lo sottopone al comitato al  fine  dell'analisi  di  ogni  evento
attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata,  del  conseguente
aggiornamento del piano e dell'individuazione di interventi, anche di
tipo normativo,  che  possano  eliminare  o  ridurre  le  conseguenze
negative dei problemi eventualmente riscontrati. 
  5. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di
rigassificazione e  le  imprese  di  distribuzione  di  gas  naturale
nonche' Terna, qualora abbiano  operato  nel  rispetto  delle  regole
descritte nel piano approvato dal presente decreto, non sono tenute a
corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di  trasporto,
di stoccaggio, di  rigassificazione  e  di  distribuzione,  ne'  alle
imprese di  vendita  di  gas  naturale  che  forniscono  clienti  che
partecipano  a  titolo  effettivo  all'obbligo  di  contenimento  dei
consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11  settembre  2007  e
suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con
impianti  «dualfuel»,  alcuna   penale   o   risarcimento   ne'   per
inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente  connesse  al
verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i  danni  che  gli
stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di
tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4,
del   decreto   ministeriale   del   26   settembre   2001.   Nessuna
responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di
stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di  gas  naturale,
nonche' a Terna per eventuali danni  subiti  dai  clienti  finali  in
conseguenza  degli  eventi  occorsi   nell'applicazione   del   piano
approvato dal presente decreto. 
  6. I dati e le informazioni fornite dagli  utenti  e  dai  soggetti
interessati, ai fini  dell'esecuzione  del  piano,  alle  imprese  di
trasporto, alle imprese  di  stoccaggio,  di  rigassificazione  e  di
distribuzione di gas naturale, alla societa'  Terna  ed  al  comitato
hanno carattere di riservatezza ai sensi  dell'art.  20  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  7. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali  danni
subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas,  in  relazione  al
verificarsi  di  una  situazione  di  emergenza,   resta   ferma   la
responsabilita' civile: 
    a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa  maggiore  di
trasporto nei tempi previsti le  informazioni  relative  al  completo
utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel
piano; 
    b) degli utenti  e  delle  imprese  di  vendita  e  dei  soggetti
mandatari che non abbiano fornito all'impresa maggiore di  trasporto,
nei tempi previsti,  copia  della  comunicazione  ai  propri  clienti
dell'attivazione della procedura  per  la  riduzione  o  interruzione
della fornitura di gas, come previsto nel piano; 
    c) dei soggetti  che  abbiano  fornito  all'impresa  maggiore  di
trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese
di  stoccaggio,  di  rigassificazione  o  di  distribuzione  del  gas
naturale,  al  fine  della  gestione  del  piano,  informazioni   non
veritiere o incomplete o che  non  abbiano  provveduto  a  fornire  o
aggiornare le informazioni previste nel piano stesso; 
    d) dei gestori degli impianti di produzione di energia  elettrica
alimentabili ad olio combustibile e altri  combustibili  diversi  dal
gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze  del
sistema del gas in linea con le disposizioni emesse  in  applicazione
dell'art. 38-bis del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  come
convertito con legge 7 agosto 2012, n.  134,  che  abbiano  omesso  o
ritardato l'attivazione su richiesta in caso di emergenza; 
    e)  dei  clienti  finali  che  partecipano  a  titolo   effettivo
all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di  cui  nel  decreto
ministeriale 11 settembre 2007, e delle  imprese  di  vendita  e  dei
soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione  e
per quanto responsabili del  contenimento  dei  consumi  di  gas  dei
clienti che partecipano con modalita' aggregata. 
  8. Resta ferma la competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  sulle  controversie  di  cui  all'art.  35  del   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.