Art. 3 Ruoli e responsabilita' 1. I soggetti individuati nel piano hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nel piano stesso, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'attuazione del piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal piano stesso. 2. Ai fini del buon esito di quanto applicato in esecuzione del piano sono stabiliti ruoli e responsabilita' di ciascun soggetto di seguito menzionato: a) Autorita' competente: dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il comitato e decide, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto o del comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere; comunica alla commissione, nonche' alle autorita' competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento; assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con il Gas Coordination Group istituito presso la Commissione europea e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del piano di emergenza; si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per: i. comunicare agli utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza; ii. monitorare e coordinare le azioni previste dal piano di emergenza; b) Impresa maggiore di trasporlo: pubblica studi previsionali a livello stagionale (inverno ed estate) circa lo stato di equilibrio del sistema e ne prevede il periodico aggiornamento sulla base di dati a consuntivo; monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come definito al punto 4 del piano; opera in conformita' di quanto stabilito dall'Autorita' di regolazione in merito ai criteri di funzionamento del regime di bilanciamento; segnala all'Autorita' competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza; c) Imprese di trasporlo: le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi; d) Terna, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione: contribuiscono, ognuna per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema; collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza; attuano quanto previsto in conformita' al piano; Terna assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del Piano. Per lo svolgimento di tale ruolo, Terna si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'Impresa maggiore di trasporto; le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare l'erogazione di volumi e di punte, sostenibile dal sistema di stoccaggio in funzione dello svolgersi del piano. A tale fine le imprese di stoccaggio: i. durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente l'Autorita' competente e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano all'Autorita' competente eventuali anomalie significative riscontrate; ii. valutano, attraverso il coordinamento dell'Impresa maggiore di stoccaggio, gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'Impresa maggiore di trasporto; iii. nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilita' in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico; iv. a seguito dell'attivazione di ciascun livello di crisi collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilita' ottimale fra i singoli campi; v. a seguito dell'attivazione del livello di emergenza forniscono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative alla producibilita' degli stoccaggi con dettaglio per singolo campo ed evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo all'Autorita' competente; e) Utenti del sistema di trasporto: operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire - nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza - ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema; attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda; utilizzano in caso di emergenza, le capacita' ai punti di entrata della rete di trasporto, loro conferite in funzione della capacita' giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas. Attuano le misure previste di emergenza in conformita' al piano; f) Imprese di vendita: assicurano le forniture di gas ai loro clienti civili, nonche' ai loro clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi/anno, comprensive del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalita', nonche' assicurano ai clienti vulnerabili l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) b) e c) del regolamento. g) Clienti, finali industriali: assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi; h) Produttori di energia elettrica: forniscono, anche sulla base delle disposizioni del piano, tutte le informazioni utili a Terna ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica; garantiscono la massima disponibilita' degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale ambito sono obbligati a: i. mantenere in efficienza gli impianti in previsione della loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito; ii. disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare evidenza di tali scorte a Terna in ogni momento; iii. attenersi alle indicazioni di Terna circa la massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas, in caso di raggiungimento del livello di emergenza, in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del citato decreto legislativo. 3. Le comunicazioni tra l'Autorita' competente, nella persona del direttore della direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, e l'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione del piano sono anticipate per via telefonica, confermate immediatamente a mezzo e-mail e duplicate a mezzo fax ed e-mail al relativo ufficio di segreteria. L'Autorita' competente provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione del piano per il corretto funzionamento del sistema. 4. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, entro il termine indicato al punto 4.2.4 del piano, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia all'Autorita' competente, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento del piano e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati. 5. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonche' Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel piano approvato dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dualfuel», alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonche' a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell'applicazione del piano approvato dal presente decreto. 6. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione del piano, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla societa' Terna ed al comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 7. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilita' civile: a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel piano; b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel piano; c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del piano, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel piano stesso; d) dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze del sistema del gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano omesso o ritardato l'attivazione su richiesta in caso di emergenza; e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalita' aggregata. 8. Resta ferma la competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulle controversie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.