Art. 4 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del piano, nei casi piu' gravi, e' soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell'art. 7 del decreto ministeriale del 2 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2011 e dell'art. 7 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012. 2. Il presente decreto e' destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2013 Il Ministro: Passera Avvertenza: Gli allegati 1 e 2 citati negli articoli 1 e 2 che fanno parte integrale del decreto, sono pubblicati nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico: http: //www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti_Ministeriali