Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatte salve le sanzioni  e  le  responsabilita'  previste  dalle
norme vigenti, la mancata osservanza del piano, nei casi piu'  gravi,
e' soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 4 del  decreto
ministeriale del 23 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del  29  febbraio  2008,  dell'art.  7  del
decreto ministeriale del 2  agosto  2011  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2011 e dell'art.  7
del decreto  ministeriale  del  29  dicembre  2011  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012. 
  2. Il presente  decreto  e'  destinato  ai  soggetti  operanti  nel
sistema nazionale del gas naturale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  degli
Idrocarburi e della Geotermia, nel sito Internet del Ministero  dello
sviluppo economico ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati 1 e 2 citati negli articoli 1 e 2  che  fanno  parte
integrale  del  decreto,  sono  pubblicati  nel  sito  Internet   del
Ministero        dello        sviluppo        economico:        http:
//www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti_Ministeriali